Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.6747 del 10/03/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 9060-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIO BACHELET 12, presso lo studio dell’avvocato CIANCAGLINI LUIGI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6225/11/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 19/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/02/2020 dal Consigliere. Relatore Dott. LA TORRE MARIA ENZA.

RITENUTO

Che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione da parte di L.T. di avviso di accertamento per estimi catastali di immobile sito in Roma, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio, in quanto spedito tramite servizio di posta privata in relazione a sentenza della CTP di Roma dep. il 21 settembre 2016, con plico consegnato il 17 marzo 2017.

La contribuente non si è costituita in appello, ed è rimasta intimata nel presente giudizio e ha depositato memoria.

CONSIDERATO

Che:

al fine della decisione è necessario acquisire il fascicolo dei gradi di merito.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2020

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