Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.6748 del 10/03/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 10633-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.G., S.L., D.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GUALTIERO SERAFINO 8, presso lo studio dell’avvocato VITTUCCI ANTONIO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 6859/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 04/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE MARIA ENZA.

RITENUTO

Che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione da parte di D.M., S.G. e S.L. di avviso di accertamento per estimi catastali di immobile sito in Roma, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio, in quanto spedito tramite servizio di posta privata.

I contribuenti, non costituiti in appello, si sono costituiti con controricorso nel presente giudizio.

CONSIDERATO

Che:

al fine della decisione è necessario acquisire il fascicolo dei gradi di merito

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2020

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