LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 10633-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
S.G., S.L., D.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GUALTIERO SERAFINO 8, presso lo studio dell’avvocato VITTUCCI ANTONIO, che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 6859/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 04/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE MARIA ENZA.
RITENUTO
Che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione da parte di D.M., S.G. e S.L. di avviso di accertamento per estimi catastali di immobile sito in Roma, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio, in quanto spedito tramite servizio di posta privata.
I contribuenti, non costituiti in appello, si sono costituiti con controricorso nel presente giudizio.
CONSIDERATO
Che:
al fine della decisione è necessario acquisire il fascicolo dei gradi di merito
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2020