Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.6817 del 11/03/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9493-2015 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio dell’avvocato AGNESE LATERZA CRISTOFARO, rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCESCO MARIA D’ACUNTO, GIUSEPPE D’ACUNTO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI NAPOLI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 50-A, presso lo studio dell’avvocato NICOLA LAURENTI, rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO MARIA FERRARI;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI NAPOLI DIRIGENTE DEL SERVIZIO CONTENZIOSO TRIBUTARIO E FINANZIARIO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1448/2015 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI, depositata il 13/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2019 dal Consigliere Dott. RAFFAELE MARTORELLI.

RILEVATO

CHE:

– B.A. ricorrente avverso la sentenza n. 1448/15/2015 della CTR di Napoli, ha comunicato che si era avvalsa della procedura di definizione di cui al di cui al D.L. n. 50 del 2017, (conv. con mod. nella L. n. 96 del 2017), ed aveva provveduto ad effettuare il pagamento dell’imposta previsto per il perfezionamento della definizione, in data 21.9.2017 (cit. D.L., art. 11, comma 10).

– ha, pertanto, richiesto, in ragione dell’avvenuta definizione, dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e sopravvenuto difetto di interesse delle parti, con compensazione delle spese;

– detta richiesta – alla luce della documentazione prodotta – deve essere accolta;

– la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 25485 dell’8.3. 2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

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