Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.6820 del 11/03/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11558-2016 proposto da:

IARA TYRES SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI MARTIRI DI BELFICRE 2, presso lo studio dell’avvocato ANGELO STEFANORI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 572/2015 della COMM. TRIB. REG. di PERUGIA, depositata il 02/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2019 dal Consigliere Dott. RAFFAELE MARTORELLI.

RILEVATO

CHE:

– la IARA TYRES srl, ricorrente avverso la sentenza n. 572/03/2015 della CTR di PERUGIA con memoria depositata il 19.9.2018, ha dichiarato, a seguito di accordo transattivo raggiunto con l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di *****, (accordo omolgato dal Tribunale di Perugia in data 3.9.2018), di rinunciare al ricorso proposto, relativo al fascicolo n. 11558/2016, ed ha prodotto la notifica e l’accettazione di tale rinuncia (tramite PEC) all’Agenzia delle Entrate, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– in ragione di tale rinuncia al ricorso la IARA Tyres srl, ha richiesto la declaratoria di estinzione del giudizio con compensazione delle spese;

– la resistente Agenzia delle Entrate nulla ha opposto, e che va dichiarata la declaratoria di estinzione del giudizio nei termini indicati, con esclusione dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 25485 dell’8.3. 2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

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