LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 4726/2019 proposto da:
E.A., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza dei Consoli, 62 presso lo studio dell’avvocato Enrica Inghilleri e rappresentato e difeso dall’avvocato Lucia Paolinelli per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato per legge presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1090/2018 della Corte di appello di Ancona depositata il 27.06.2018;
udita la relazione della causa svolta dal Cons. Laura Scalia nella camera di consiglio del 14/01/2020.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di appello di Ancona con la sentenza in epigrafe indicata ha rigettato, pronunciando ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, l’impugnazione proposta da E.A. avverso l’ordinanza del locale Tribunale del 05.05.2017 che aveva respinto l’opposizione del primo avverso il diniego della competente Commissione territoriale al riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria ed umanitaria.
La Corte di appello, confermando la decisione del primo giudice, ha ritenuto il racconto generico e contraddittorio e quindi l’impossibilità di ricondurre a tutela la situazione dedotta non essendo a tal fine sufficiente il mero riferimento alle condizioni generali del Paese di provenienza.
E.A. ricorre per la cassazione dell’indicata sentenza con due motivi.
Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente, nigeriano del Delta State, di etnia Ika e di religione cristiana, nel racconto reso alla competente Commissione territoriale aveva dichiarato di aver abbandonato il proprio Paese dopo aver aderito ad un’associazione di vigilanti denominata “Owa Rimar” che avrebbe svolto un’attività di supporto alla polizia locale per tutelare la sicurezza urbana, organizzazione che sarebbe stata fortemente osteggiata da un gruppo di delinquenti, denominato “Eiye”.
Quest’ultimo, dopo averlo invitato a farne parte, in esito al suo rifiuto si era messo alla sua ricerca per ucciderlo e dopo aver ferito, invece, la madre, aveva costretto la famiglia del dichiarante dapprima a cambiare quartiere e successivamente determinato il ricorrente a fuggire verso l’Europa, temendo per la propria incolumità.
Sul premesso racconto il ricorrente con il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, e art. 14, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e art. 11, e vizio di motivazione.
La vicenda personale narrata dal ricorrente, semplice e lineare, era stata svalutata e la Corte di appello di Ancona aveva erroneamente escluso nella prima i presupposti per la configurazione della persecuzione e del danno grave, rispettivamente legittimanti il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria.
La Corte di merito non avrebbe esaminato autonomamente i parametri normativi della credibilità delle dichiarazioni del ricorrente, che avrebbe fatto ogni sforzo nel circostanziare il racconto e contestualizzare la vicenda narrata rispetto alla situazione nel paese di origine.
I giudici di appello avrebbero omesso di verificare se, in concreto, gli episodi di violenza riferiti avessero assunto il livello di intollerabilità denunciato a causa del conflitto etnico religioso in atto in Nigeria come riferito da fonti specialistiche e dai “media” con rischio di grave compromissione dei diritti umani fondamentali del richiedente, quali quello alla vita, alla salute ed al lavoro, in caso di suo rientro forzoso.
Nel ricorso di primo grado era stata allegata, dedotta e dimostrata la situazione interna del Paese che aveva fatto da sfondo alla vicenda sofferta dal richiedente e che ne aveva determinato la fuga, protraendosi anche al tempo in cui la domanda di E.A. Ike era stata esaminata, come riferito dagli Osservatori Internazionali e dal Ministero degli Affari Esteri sul sito “viaggiare sicuri.it”, la cui scheda, aggiornata, riportava l’esistenza di attacchi terroristici di Boko Haram segnalando tra le aree di particolare cautela anche quella del Delta del Niger ove si registrava anche un’elevata attività crimirale ed in cui scontri tra fa gruppi armati nel contesto di faide locali potevano sfociare in atti di violenza indiscriminata contro civili.
Gli attacchi terroristici di Boko Haram avrebbero potuto registrarsi ovunque e tanto avrebbe imposto particolare cautela per le zone, tra le altre, poste nel centro-sud e sud-est del Paese ed in particolare nella zona del Delta del Niger, e quindi nell’Edo State, area a sud del Delta del Niger, secondo quanto riportato dal rapporto “Nigeria Security Situation” pubblicato sul sito ecoi.net in cui si rilevava dal 2009 al 2016 l’aumento di morti durante i conflitti e di episodi di violenza politica, proteste e dispute sulla terra e di violenza legata al cultismo anche nell’Edo State.
I giudici di appello avrebbero quindi respinto la domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), omettendo ogni disamina necessaria e senza aver acquisito le informazioni necessarie sulla situazione del paese di provenienza.
La Corte di merito non avrebbe neppure indicato le fonti di informazione assunte salvo a trarne conclusioni opposte all’evidenza delle risultanze ed avrebbe mancato all’onere di informarsi D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8, comma 3, attraverso l’acquisizione dei dati elaborati dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo secondo quanto fornito dall’ACNUR e dal M.A.E..
L’Italia pur avendo recepito con il D.Lgs. n. 18 del 2014, la Direttiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.2011 sui rimpatri, non avendone espressamente richiamato l’art. 8, non avrebbe reso possibile il rimpatrio del richiedente secondo un approccio settoriale della pericolosità del paese di provenienza.
2. Con il secondo motivo il ricorrente fa valere la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e del D.Lgs. n. D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32.
L’accertamento delle attuali condizioni della Nigeria, in relazione al Pil pro-capite, che lo avrebbe reso uno dei Paesi più poveri al mondo, sarebbe poi stato necessario per scrutinare la sussistenza delle condizioni di rilascio di un permesso di soggiorno e tanto insieme alle condizioni personali del richiedente ed al grado di integrazione raggiunto in Italia dove egli aveva appreso la lingua italiana ed era alla costante ricerca di una stabile occupazione.
3. I motivi sono inammissibili.
3.1. Sul primo motivo.
Questa Corte di legittimità, con principio al quale vuole qui darsi continuità nell’apprezzata sua ragionevolezza, ha affermato che in materia di protezione internazionale, il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, (Cass. n. 15794 del 12/06/2019; Cass. n. 27336 del 29/10/2018).
Sull’indicata premessa, nella intrinseca inattendibilità del richiedente alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, i giudici di merito non sono tenuti a porre in essere alcun approfondimento istruttorio officioso (Sez.6, 27/06/2018, n. 16925; Sez.6, 10/4/2015 n. 7333; Sez.6, 1/3/2013 n. 5224).
Il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 , stabilisce poi che là dove vi sia un difetto di prova, la veridicità delle dichiarazioni del richiedente deve essere valutata alla stregua dei seguenti indicatori: a) il compimento di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) la sottoposizione di tutti gli elementi pertinenti in suo possesso e di una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente debbono essere coerenti e plausibili e non essere in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) la domanda di protezione internazionale deve essere presentata il prima possibile, a meno che il richiedente non dimostri un giustificato motivo per averla ritardata; e) la generale attendibilità del richiedente, alla luce dei riscontri effettuati.
Il contenuto dei parametri sub c) ed e), sopra indicati, evidenzia che il giudizio di veridicità delle dichiarazioni del richiedente deve essere integrato dall’assunzione delle informazioni relative alla condizione generale del paese, quando il complessivo quadro i allegazione e prova che sia stato fornito non risulti esauriente, purchè però il giudizio di veridicità alla stregua degli indici di genuinità intrinseca sia positivo (Cass. 24/9/2012, n. 16202 del 2012; Cass. 10/5/2011, n. 10202).
In materia di protezione internazionale, il principio per il quale le dichiarazioni del richiedente che siano inattendibili non richiedono approfondimento istruttorio officioso va congruamente declinato con la precisazione, che tanto è destinato a valere per il racconto che concerne la vicenda personale del richiedente, destinata a rilevare ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o per quello dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), e che, invece, il dovere del giudice di cooperazione istruttoria permane, una volta che la parte richiedente la protezione abbia assolto l’onere di allegazione su di lui gravante, anche in presenza di una narrazione dei fatti attinenti alla vicenda personale inattendibile e comunque non credibile là dove, invece, a venire in valutazione sia la diversa fattispecie contemplata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (Cass. 31/1/2019 n. 3016).
Resta fermo, altresì, l’ulteriore principio che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero integra un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito – il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), – e che tale apprezzamento di fatto diviene censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, o come motivazione apparente, o come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. n. 3340 del 05/02/2019; Cass. n. 33096 del 20/12/2018).
3.1.1. Nella fattispecie in esame la Corte di appello di Ancona non si è sottratta all’obbligo di scrutinio delle dichiarazioni rese dal richiedente secondo la procedimentalizzazione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3.
La Corte di merito ha, per vero, ritenuto che il richiedente non avesse superato il vaglio di credibilità soggettiva per la genericità del racconto nella non credibilità dell’esistenza di un “gruppo di delinquenti” che lo avrebbe minacciato di morte e tanto nonostante egli facesse parte di un’associazione di vigilanti in stretta collaborazione con la polizia locale che avrebbe dovuto assicurarli una garanzia di incolumità.
3.1.2. Sono inammissibili i profili del motivo relativi al vizio di motivazione da valere per i contenuti del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, giusta riformulazione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv., con modificazioni, in L. 7 agosto 2012, n. 134, e quindi per l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia.
Si tratta invero di figura in ragione della quale, nel pieno rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. 22/09/2014, n. 19881; Cass. 07/04/2014, n. 8053).
Tanto, per vero, non è accaduto nella specie in cui il pure denunciato vizio di motivazione non si fa neppure carico di individuare il fatto storco decisivo ai fini della decisione che sia mancato nell’esame dei giudici di appello.
Il ricorrente contesta piuttosto la genericità dell’esame delle evidenze fattuali del racconto senza segnalare quali di quelle, o quali altre ancora, avrebbero assolto al richiesto carattere della decisività per una censura che resta in realtà, e comunque, volta ad una diretta, e come tale inammissibile, rilettura degli accadimenti narrati.
3.1.3. I fatti narrati non sono capaci di sostenere i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato che, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, ex lett. e), compete al cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può a causa di tale timore o non vuole avvalersi della protezione di tale Paese.
Il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, prevede che ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, i responsabili della persecuzione o del danno grave debbano essere lo Stato o i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; è anche possibile che la minaccia possa provenire da soggetti non statuali, ma solo se le autorità o i soggetti che controllano il paese non possono o non vogliono fornire protezione.
La Corte di merito ha sul punto evidenziato, il carattere privato delle dedotte vicende nella incapacità di definire una persecuzione ai danni del richiedente nel carattere non verosimile del racconto, conclusioni non attinte da perspicua e concludente critica nel ricorso reiterativo di iniziali istanze.
3.1.4. Quanto invece alla minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), il ricorrente denuncia la valutazione compiuta dalla Corte di appello sulle condizioni generali della Nigeria ed in particolare del Delta del Niger in cui si trova la sua zona di provenienza.
Questa Corte di legittimità ha in più occasione affermato che, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 18306 del 08/07/2019; n. 9090 del 02/04/2019; Cass. n. 13858 del 31/05/2018; Cass. n. 13403 del 17/05/2019).
Il ricorrente offre delle fonti dedotte in ricorso (Rapporto Nigeria Security Situation pubblicato nel sito ecoi.net; dichiarazioni degli Osservatori Internazionali e dai Ministero degli Affari Esteri e dell’Unità di crisi sul sito “viaggiare.sicuri.it”) una lettura contrapposta ai differenti apprezzamenti svolti dalla Corte di merito che ha ritenuto, per resoconti dell’UNHCR ed il Report di Amnesty International 2016-2017, l’esistenza nel Delta State di una situazione in cui si registrano conflitti correlati e limitati allo sfruttamento petrolifero e come tali non integrativi di una situazione di violenza indiscriminata e diffusa (p. 18).
3.1.4. L’ulteriore questione sulla settorialità dei fattori di rischio nel Paese di provenienza è oggetto di un riferimento non pertinente all’art. 8 della Direttiva 2004/83/CE.
Siffatta disposizione, non trasfusa nella disciplina nazionale, non consente di valutare la sicurezza di particolari aree del Paese.
Il ricorrente afferma che la valutazione di pericolosità non potrebbe essere posta sulla sulla base della settorialità dell’approccio e dell’asserita presenza del rischio solo in certe zone del Paese.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità – formatasi con riferimento all’assetto normativo anteriore alla modifica del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, apportata dal D.L. n. 113 del 2018, convertito in L. n. 132 del 2018 -, il legislatore nazionale nel dare attuazione alla direttiva 2004/83/Ce con il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 25, si era avvalso della facoltà, prevista dall’art. 8 di essa, di non escludere la protezione dello straniero, che ne abbia fatto domanda, per il solo fatto della ragionevole possibilità di trasferimento in altra parte del paese di origine, nella quale non abbia fondato motivo di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire gravi danni e pertanto non poteva essere rigettata la domanda di protezione per il solo fatto della ravvisata possibilità di trasferimento (Cass. 16/02/2012, n. 2294; Id., 9/4/2014 n. 8399; Id., 27/10/2015 n. 21903).
Se è vero quindi che per la giurisprudenza della Corte di cassazione la “settorialità” della situazione di rischio di danno grave nella regione o area di provenienza interna dello stato di origine del richiedente asilo di origine non precludeva l’accesso alla protezione per la sola possibilità di trasferirsi in altra area o regione del Paese, priva di rischi analoghi, non vale certamente il contrario.
Non era comunque possibile, cioè, ottenere accesso alla protezione se si proveniva da una regione o area interna del Paese di origine sicura, per il solo fatto che vi fossero nello stesso Paese anche altre aree o regioni invece insicure.
4. Il secondo motivo è inammissibile.
4.1. Va anzitutto rilevato che la disciplina di cui al D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, che ha, tra l’altro, sostituito la disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari, con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione relazione alle domande proposte, come nella specie, prima della sua entrata in vigore, che vanno valutate in base alla disciplina preesistente (Cass. n. 4890 del 2019) in forza della quale il motivo è inammissibile.
Nel resto.
Quanto alla protezione umanitaria ed alla denuncia della mancata valutazione delle situazioni di vulnerabilità anche in ragione delle condizioni del paese di provenienza, si ha che con il relativo motivo il ricorrente non fa valere di aver tempestivamente dedotto una siffatta situazione che, pur atipica e riconducibile ad un catalogo aperto e non standardizzato, ex art. 10 Cost., ed D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, deve pur sempre essere oggetto di allegazione.
4.2. La valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere correlata ad una valutazione individuale, da spendersi caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia che va comparata con la situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio.
Là dove infatti si prescindesse dalla situazione particolare del richiedente, fatta valere per puntuale allegazione, si prenderebbe in considerazione non già la peculiare situazione del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, (Cass. 03/04/2019 n. 9304).
Resta in modo inconcludente esposta l’ulteriore situazione relativa al grado di integrazione raggiunto in territorio italiano dal ricorrente e, peraltro, in modo inefficace affidato alla conoscenza della lingua italiana, alla frequentazione di corsi di formazione, alla costante ricerca di una occupazione ed alla frequentazione della Chiesa a ***** con i suoi connazionali.
Come infatti precisato da questa Corte di legittimità, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza (Cass. SU n. 29459 del 13/11/2019).
5. Il ricorso è in via conclusiva inammissibile.
Nulla sulle spese non avendo l’Amministrazione intimata articolato difese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 14 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020