Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.6973 del 11/03/2020

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16006-2018 proposto da:

G.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CATERINA BOZZOLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2518/2017 della CORTE D’APPELLO di VI NEZI A, depositata l’08/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. NIARCO MARULLI.

RITENUTO IN FATTO

1. Rilevato che con il ricorso in atti è stata impugnata l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Brescia, attinta dal ricorrente a mente del D.Lgs. l settembre 2011, n. 150, art. 19 e art. 702-qualer c.p.c., ha confermato il diniego di protezione internazionale ed umanitaria decretato nei confronti del medesimo dal giudice di primo grado; che, dichiarata la nullità della notificazione per essere stato il proposto ricorso notificato non già presso l’Avvocatura Generale dello Stato, ma presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con decreto in data 5.3.2019 si è ordinata la rinnovazione della notificazione accordando per l’incombente giorni quaranta dalla comunicazione del provvedimento; che nel termine accordato il disposto incombente non ha avuto corso, risultando dall’attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 19.6.2019 che non si è proceduto al deposito del relativo atto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Rilevato che per il combinato disposto dell’art. 291 c.p.c., comma 3 e art. 307, comma 3, se l’ordine di rinnovazione della notificazione non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo ed il processo si estingue ed in particolare che “la mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell’art. 291 c.p.c., per un vizio implicante la nullità della stessa, determina, nell’ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l’inammissibilità del medesimo” (Cass., Sez. 29/05/2019, n. 14742); che va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso; che è dovuto il raddoppio del contributo.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-1 sezione civile, il 27 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472