LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25834-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. B. VICO 31, presso lo studio dell’avvocato ENRICO SCOCCINI, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 169/10/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA SEZIONE DISTACCATA di LIVORNO, depositata l’01/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE MARIA ENZA.
CONSIDERATO
che:
Con istanza del 26 luglio 2019 l’Agenzia delle entrate ha chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio, D.Lgs. n. 546 del 1992 ex art. 46, avendo il contribuente C.G. presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, D.L. n. 119 del 2018 ex art. 6;
che il Collegio, preso atto di quanto sopra, ritiene che sussistano le ragioni di compensazione di cui all’art. 92 c.p.c., essendo la rinuncia inerente alla procedura di dichiarazione e di adesione alla definizione agevolata, ai sensi della norma citata.
P.Q.M.
Dichiara estinto giudizio. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020