Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.7132 del 13/03/2020

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17533-2018 proposto da:

N.Z., elettivamente domiciliato in Roma, v.le Università 11, presso lo studio dell’avvocato EMILIANO BENZI, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRA BALLERINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI *****, MINISTERO DELL’INTERNO, PUBBLICO MINISTERO – PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI BARI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2103/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 07/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.

RITENUTO

che N.Z., cittadino del Pakistan, ricorre avverso decreto della Corte d’appello di Bari, con sentenza del 7 dicembre 2017, che ha rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.

CONSIDERATO

che l’unico motivo di ricorso denuncia omesso esame della domanda di protezione umanitaria, che invece è stata esaminata e dichiarata inammissibile per non avere “l’appellante indicato le circostanze di speciale vulnerabilità, comunque non emergenti dagli atti, sulle quali il Tribunale non avrebbe motivato”; nè il ricorrente censura specificamente la suddetta valutazione con la quale la Corte ha ritenuto non specifici i motivi di gravame, non avendo riportato in ricorso i passi salienti dell’atto di appello, fermo restando che la povertà delle condizioni di vita nel paese di origine non è elemento sufficiente per il riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. SU 29459 del 2019);

che non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero dell’interno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2020

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472