Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.7133 del 13/03/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19713-2018 proposto da:

Z.T.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa da se stessa;

– ricorrente –

contro

RICORSO NON NOTIFICATO AL ALCUNO;

– intimato –

avverso non precisato provvedimento del CONSIGLIO DI STATO;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29.1.2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.

RILEVATO

che Z.T.M.A. ha recapitato a questa Corte un’istanza nella quale lamenta del tutto genericamente di non avere ricevuto risposta dal Consiglio di Stato ad un suo ricorso riguardante la mancata ammissione di una lista civica a una imprecisata competizione elettorale.

CONSIDERATO

che l’istanza, formulata di persona, com’è consentito dalla L. 22 dicembre 1966, n. 1147, art. 3, (Cass. SU 1466/1992), è però inammissibile perchè non notificata ad alcuno e priva di indicazione del provvedimento impugnato;

non si deve provvedere sulle spese, non essendosi costituito il rapporto processuale.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2020

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