Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.7183 del 13/03/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – rel. Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11335/2019 proposto da:

G.R., rappresentato e difeso dall’avvocato Rossella Gostoli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Via Kennedy n. 19 Fermignano (PU), giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso il decreto n. 2556/2019 del Tribunale di Ancona, depositato il 26/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/02/2020 dal Cons. Dott. MARIA GIOVANNA SAMBITO.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Ancona ha rigettato le istanze di protezione internazionale avanzate da G.R., cittadino del *****, il quale ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi.

L’Amministrazione ha depositato atto di costituzione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In data 3 febbraio 2019, è pervenuto un atto di rinuncia al ricorso a firma del ricorrente e del difensore, inoltrato a mezzo PEC: tale atto non vale ai fini della declaratoria di estinzione del giudizio, stante la mancata introduzione del processo telematico in Cassazione, ma dà conto della carenza d’interesse del ricorrente a proseguire il giudizio ed all’esame dell’impugnazione.

2. La decisione va assunta in rito, con la declaratoria della cessazione della materia del contendere, non dovendosi provvedere sulle spese, stante il mancato svolgimento di difese da parte dell’Amministrazione.

3. Non può trovare applicazione il raddoppio del versamento del contributo unificato, non essendosi in presenza di una pronuncia di “rigetto” o di una declaratoria di “inammissibilità” o “improcedibilità” dell’impugnazione, che costituiscono le sole ipotesi in presenza delle quali il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, prevede che chi ha proposto l’impugnazione debba versare l’importo ulteriore: il meccanismo sanzionatorio individuato dalla norma non si applica dunque al caso in esame (cfr. Cass. n. 13636 del 02/07/2015, e, in generale n. 18348 del 2017 e giurisprudenza ivi richiamata).

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2020

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