Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.7273 del 16/03/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14911-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE RENZO PIANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, cheto rappresenta e difende unitamente all’avvocato REMO DOMINICI;

– controricorrente –

avverso la sentenza 2.14 della COMM.TRIB.REG. di GENOVA, depositata il 20/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/05/2019 dal Consigliere Dott. D’AURIA GIUSEPPE.

RILEVATO

che:

L’Agenzia Delle Entrate proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa dalla Commissione tributaria Regionale di Genova n. 221/07/14;

che si costituiva con controricorso i contribuente chiedendone il rigetto;

che sia il contribuente che l’Agenzia delle Entrate davano atto che la lite era stata definita con il condoni) ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11;

che pertanto va dichiara la cessazione della materia del contendere; ritenuto che le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, trattandosi di causa estintiva della lite determinata dall’adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. 193 del 2016 e che non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. “doppio contributo”, posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (cfr. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676 – 01).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio p i- cessazione della materia del contendere.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 16 marzo 2020

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