Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.7331 del 17/03/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

Dott. PERINU Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22516-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.G., SC.MA.TE.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2257/2014 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di CATANIA, depositata il 09/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2019 dal Consigliere Dott. MARCELLO MARIA FRACANZANI.

RILEVATO

Si controverte di istanza di rimborso del 90% di Irpef versato nel periodo 1 gennaio 1990 – 31 dicembre 1992 in costanza del provvedimento di sospensione del pagamento delle imposte in ragione del sisma del 1990 che ha interessato la Sicilia Orientale. Le istanze sono state presentate dagli intimati contribuenti, quali lavoratori dipendenti per le somme versate dal sostituto di imposta, loro datore di lavoro, nella specie Poste Italiane spa.

Impugnati i silenzi – rifiuto, tanto la CTP che la CTR erano favorevoli ai contribuenti, sulla scorta dell’assunto trattarsi di tasse che sono state pagate in nome e per conto loro, quindi trattarsi di danaro loro, per la cui richiesta di rimborso debbono ritenersi legittimati sotto il profilo sostanziale e processuale.

Ricorre l’Agenzia con unico motivo, mentre sono rimasti intimati i contribuenti.

CONSIDERATO

In via pregiudiziale di rito, occorre rilevare non essere stata fornita la prova della notifica del ricorso, poichè la produzione della stampa del servizio di Poste Italiane – Cerca Spedizioni non può essere considerato equivalente alla ricevuta della raccomandata o ad una relazione di notifica (cfr. Cass. VI – 5, n. 25285/2014; V, n. 6524/2018). Pertanto il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile.

Non vi è luogo di pronuncia sulle spese in assenza di attività difensiva della parte contribuente rimasta intimata.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del del cit. art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2020

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