LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5677-2013 proposto da:
ASSOCIAZIONE NESIS, con domicilio eletto in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato D’ANGELO ALBERTO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 151/2012 della COMM. TRIB. REG. della Lombardia, depositata il 12/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2019 dal Consigliere Dott. MELE FRANCESCO.
Per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale della Campania n. 151/34/2012 depositata il 12.7.2012.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 dicembre 2019 dal relatore, cons. Mele Francesco.
RILEVATO
Che:
– Con la predetta sentenza la CTR accoglieva il gravame proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza con cui la CTP di Napoli aveva accolto il ricorso proposto dall’Associazione NeSis avverso avviso di accertamento di maggior reddito, determinato in maniera induttiva, per l’anno 2003 ai fini IRPEG, IVA ed IRAP.
– Per la cassazione di tale sentenza la contribuente propone ricorso affidato a quattro motivi, al quale resiste con controricorso l’ufficio.
CONSIDERATO
Che:
Con atto in data 3.12.2019, sottoscritto dalla parte e dal difensore costituito, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., al proposto ricorso, allegando documentazione comprovante l’avvenuta notifica alla resistente, all’Avvocatura Generale dello Stato e alla Procura Generale della Repubblica.
– Per quanto esposto, va dichiarata la estinzione del giudizio con la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2019 Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2020