Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.7383 del 17/03/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

Dott. CENNICCOLA Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12072-2015 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA TORQUATO TASSO 4, presso lo studio dell’avvocato STEFANO POLIZZOTTO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1106/2014 della COMM.TRIB.REG. di PALERMO, depositata il 02/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2019 dal Consigliere Dott. MARCELLO MARIA FRACANZANI.

FATTI DI CAUSA

1. In uno con memoria in data 13 dicembre 2019 di costituzione del nuovo difensore è stato depositato estratto di ruolo con sgravio delle pendenze per cui è causa ed il nuovo patrono della contribuente ha dichiarato non aver più interesse a coltivare il ricorso.

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 -quater, la Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis, (Cass. N. 13636/2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2020

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