Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.7412 del 17/03/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 32220-2019 proposto da:

G. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonchè G.M., G.R., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato FILIPPO CASTALDI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 19897/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 05/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE MARIA ENZA.

RITENUTO

che:

G. Srl, in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, G.M. e G.R., nella qualità di soci della predetta società, propongono ricorso per la correzione di errore materiale ex art. 391 bis c.p.c. in relazione alla sentenza n. 19897/16 dep. il 5 ottobre 2016, con la quale questa Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate nel quale gli odierni ricorrenti erano stati evocati come litisconsorti processuali.

L’Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso (ma tardivamente ex art. 370 c.p.c.).

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo del ricorso si deduce che unico soggetto destinatario dell’impugnazione era la società e unico oggetto del gravame era l’annullamento del recupero a tassazione dell’IVA evasa, mentre la posizione dei due soci non era stata attinta dall’impugnativa. L’errore in cui è incorsa la S.C. risiede nel non avere specificato che il ricorso veniva accolto solo nei confronti della società e che la cassazione riguardava la parte della sentenza di secondo grado relativa ai motivi proposti dall’Agenzia delle entrate e accolti.

Il motivo è inammissibile, in quanto richiede un’attività di specificazione, o di interpretazione, di una sentenza della Corte di cassazione, e non può pertanto essere oggetto del procedimento di correzione di errore materiale, nè di quello per revocazione ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. (Cass. n. 5595 del 06/03/2017).

Peraltro il ricorso, proposto nei confronti di una sentenza che ha cassato con rinvio la sentenza di appello, è inammissibile, potendo ogni eventuale errore revocatorio essere fatto valere nel giudizio di riassunzione (v. Cass. n. 20393 del 2015).

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese in mancanza di valida costituzione dell’Ufficio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2020

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