Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.7451 del 18/03/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 5781/2019 proposto da:

K.A., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresento e difeso dall’avvocato Massimiliano Vivenzio, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro in carica, domiciliato per legge presso l’Avvocatura generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– resistente –

avverso il decreto n. 7669/2018 del Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, del 21.12.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/02/2020 dal Cons. Dr. Scalia Laura.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, con il decreto in epigrafe indicato ha rigettato il ricorso proposto ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, da K.A. avverso il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale ne aveva respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria ed umanitaria.

La non attendibilità del racconto, scrutinata per i parametri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e l’insussistenza dei presupposti legittimanti l’accesso alla protezione internazionale ed umanitaria richiesta aveva determinato i giudici di merito al rigetto della domanda.

Ricorre per la cassazione dell’indicato provvedimento K.A. con due motivi.

Il Ministero dell’Interno a mezzo della difesa erariale ha depositato tardivamente un “Atto di costituzione” al dichiarato fine dell’eventuale sua partecipazione all’udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente, proveniente dal Mali, nel racconto reso alla competente Commissione territoriale aveva dichiarato di essere nato e cresciuto in *****, di appartenere al gruppo etnico ***** e di essere di religione musulmana, di aver lasciato il proprio paese dopo essersi rifiutato, secondo quanto stabilito dal proprio padre e zio, di sposare la cugina che legata sentimentalmente ad altro uomo si suicidava. Della morte della ragazza veniva accusato il ricorrente che era costretto a trasferirsi a ***** dove era raggiunto dallo zio che gli praticava un rito che colpiva l’apparato riproduttivo del richiedente, ragione per al quale egli lamentava alcuni problemi fisici, descritti in corso di audizione, ed il disinteresse nei confronti delle donne.

Il ricorrente veniva coinvolto altresì in un incidente stradale in esito al quale subiva una degenza ospedaliera di due mesi. Raggiunta la Libia per lavorare, lì veniva imprigionato e quindi liberato da una persona che aveva apprezzato il suo lavoro; esponeva quindi di temere ripercussioni da parte del padre della cugina morta che gli avrebbe praticato il rito in caso di suo rientro in Mali.

2. Sulla indicata premessa il ricorrente articola due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5, e vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5).

Il tribunale avrebbe ritenuto non credibile il racconto del ricorrente sulla base di soggettivistiche opinioni senza operarne lo scrutinio in forza dei criteri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5. Non si sarebbe tenuto conto del carattere non contraddittorio delle dichiarazioni rese sulla situazione dell’area del Mali da cui il ricorrente era fuggito là dove era radicata la stregoneria, riti che i report internazionali riconoscono come espressivi di una ideologia diretta a legittimare oppressione e sfruttamento.

Nè il tribunale aveva provveduto ad acquisire informazioni, mancando all’onere di collaborazione istruttoria sullo stesso gravante, integrativo dell'”onere probatorio attenuato” nè aveva adeguatamente motivato sul punto pure decisivo ai fini della decisione sul conteso sciale e religioso dei luoghi di provenienza.

Il motivo è inammissibile per sua genericità e non capacità di cogliere della decisione le ragioni di sostegno.

Il tribunale ha svolto il giudizio sulla credibilità soggettiva del richiedente protezione provvedendo a scrutinarne analiticamente i contenuti per le varie articolate fasi del racconto, segnalando la non credibilità: del rifiuto immotivato al matrimonio combinato, all’episodio dell’avvelenamento della cugina e dell’attribuzione sè dello stesso; del trasferimento presso la capitale senza richiami ad episodi minaccia o di atti persecutori e di tentativi di difesa con ricorso alle autorità locali; della persecuzione dello zio a giustificazione del percorso migratorio; della pratica magica sofferta alle parti intime per le segnalate sue modalità; di una vendetta in realtà già consumata e tanto anche nell’intervenuto decorso di diversi anni dai fatti.

Si tratta, per vero, di motivazione articolata con cui il motivo non dialoga e che non è destinata a tradursi, di contro a quanto sostenuto in ricorso, in una valutazione improntata a criteri soggettivi, ma che resta invece sostenuta da obiettivi rilievi i quali, tra loro raccordati, sono destinati ad evidenziare di quel racconto l’inattendibilità intrinseca senza che venga in considerazione la necessità di riscontri oggettivi (Cass. 24/09/2012 n. 16202).

Consegue all’operato rilievo l’applicazione del principio, consolidato nelle affermazioni di questa Corte di legittimità, in materia di protezione internazionale, per il quale l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona, fermo restando che là dove le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. 27/06/2018 n. 16925; Cass. 19/12/2019 n. 33858).

Ogni ulteriore profilo resta assorbito.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 in relazione all’errata valutazione del principio di vulnerabilità e vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5).

Il collegio ritenuta l’inattendibilità del narrato in assenza di fatti diversi non avrebbe ritenuto concedibile la misura della protezione umanitaria; anche la patologia lamentata non sarebbe stata ritenuta meritevole di tutela perchè il richiedente, raggiunta l’Italia, non si era rivolto a medici.

I giudici di merito non avrebbero applicato correttamente la norma escludendo la condizione di vulnerabilità del richiedente sulla base di una congettura là dove le condizioni di salute costituiscono motivo tipico per il riconoscimento della protezione.

La valutazione che avrebbe dovuto condurre il tribunale doveva comparare la realtà esistente per il richiedente in Italia e quella passata da cui era fuggito e nella incolmabile sproporzione tra i due contesti rimettere gli atti al questore per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il motivo è inammissibile per genericità e non autosufficienza, non provvedendo lo stesso a dare contenuto, previa allegazione fattuale, alla realtà in cui il ricorrente si trovava a vivere nel Paese di provenienza ed a quella goduta in Italia in tal modo segnalando le posizioni, integrative della condizione di vulnerabilità, toccate dalla relativa sproporzione di contesti.

La valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere correlata ad una valutazione individuale, da spendersi caso per caso, della vita privata e familiare del rizhiedente in Italia che va comparata con la situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, per una serie di evidenze obiettive che, ove si deducano come mancate nel giudizio svolto nella fase di merito, non possono che essere compiutamente allegate nel successivo ricorso per cassazione in risposta al principio di autosufficienza.

Il tribunale scrutina debitamente la patologia dedotta dal ricorrente per poi escluderne la gravità e tanto per evidenze fattuali ricomposte a definire un quadro in cui convergono, anche, argomenti di ordine logico, il tutto per articolati passaggi con cui il ricorrente non si confronta, limitandosi egli a qualificare, in modo inefficace, i primi come meramente “congetturali”.

2. Il ricorso è pertanto ed in via conclusiva inammissibile.

Nulla sulle spese nell’irritualità della costituzione del Ministero dell’Interno.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 1, comma 17, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2020

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