Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Ordinanza n.7638 del 01/04/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Primo Presidente f.f. –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di Sez. –

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente di Sez. –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32321/2018 proposto da:

S.M.R.:

– ricorrente che non ha notificato ad alcuno il ricorso –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 283/2015 del TRIBUNALE di CREMONA.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio in data 8/10/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI, il quale chiede che la Corte di cassazione, in Camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso.

RITENUTO

che:

il Trust denominato ” S.M.R.”, con istanza sottoscritta da S.M.R., quale “Procuratore del Trust e dell’Ente denominati ” S.M.R.”, premesso che: 1) attualmente è pendente dinanzi a Tribunale di Cremona il procedimento di espropriazione immobiliare iscritto al N. R.G. 283/2015, promosso da Italfondiario S.p.a. e Banca Intesa Sanpaolo S.p.a. nei confronti del Trust denominato ” S.M.R.”; 2) sarebbe pendente altra causa “incardinata dalla Banca contro i presunti parenti del de cuius B.V.” in relazione alla quale nessun atto sarebbe stato notificato all’istante, e 3) “l’istituzione del Living Trust sui nomi ha prodotto la estinzione della Potestà statale che ricomprende la potestà esecutiva, la potestà giudiziaria, la potestà esecutiva e la potestà amministrativa, “ab origine”, pertanto anche il presunto contratto di mutuo è estinto “ab origine”, come da Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio “estinzione della potestà statale”” (così testualmente), ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo a questa Corte di pronunciarsi “sulla domanda di regolamento di giurisdizione e sulla competenza del Giudice della Sezione Esecuzioni immobiliari del Tribunale di Cremona, nella causa di esecuzione immobiliare n. 283/2015 e nella causa parallela contro i parenti del de cuius B.V.”.

CONSIDERATO

che:

dall’esame degli atti risulta che il ricorso per regolamento in scrutinio non è stato notificato ad alcuno e che, pertanto, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile;

non vi è luogo a provvedere per le spese del presente regolamento.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2020

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