Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.7671 del 03/04/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 1922/19 proposto da:

A.K., elettivamente domiciliato in Milano, v. Lorenteggio 24, difeso dall’avvocato Tiziana Aresi, e Massimo Carlo Seregni, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano 27.3.2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 31 gennaio 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

RILEVATO

che:

A.K., cittadino *****, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis); la Commissione Territoriale rigettò l’istanza;

avverso tale provvedimento A.K. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Milano, che lo rigettò con sentenza 19.12.2016;

tale sentenza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Milano con sentenza deliberata il 27.3.2018; il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da A.K. con ricorso fondato su due motivi; il ministero dell’interno non si è difeso.

CONSIDERATO

che:

il ricorso è inammissibile in quanto proposto dopo la scadenza del termine di cui all’art. 327 c.p.c.;

la sentenza impugnata è stata infatti depositata il 27.3.2018, mentre il ricorso è stato notificato il 21.12.2018;

non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della parte intimata;

il rigetto del ricorso comporta l’obbligo del pagamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

P.Q.M.

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 31 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2020

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