Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.7844 del 15/04/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio P. – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 7008/2015 proposto da:

Società Cooperativa Sociale Il Pozzo di Giacobbe a r.l., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Stefano Catuara ed elettivamente domiciliati in Roma, per procura a margine del ricorso per cassazione.

– ricorrente –

contro

Comune di Palermo, nella persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Calogero Bosco dell’Avvocatura Comunale sita in Palermo, per mandato generali alle liti del 24 febbraio 1987, rep. n. *****, Notaio P.F. e per procura in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 1212/2014 depositata il 21 luglio 2014.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 1093/2011 del 28 ottobre 2011, il Tribunale di Agrigento, in composizione monocratica, ha rigettato la domanda proposta dalla società Cooperativa Il Pozzo di Giacobbe a r.l., nei confronti del Comune di Palermo per ottenere la condanna al pagamento della somma di Euro 68.290,31, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, per l’assistenza prestata in favore di un disabile psichiatrico ( D.G.) dal 3 novembre 1998, al 22 maggio 2001, per l’assenza di convenzione ai sensi della L.R. n. 22 del 1986, art. 23.

2. La Corte di appello di Palermo ha rigettato l’appello proposto avverso la suddetta sentenza dalla società Cooperativa affermando che in assenza di convenzione non era possibile esperire esercitare alcuna azione contrattale e che anche l’azione di indebito arricchimento doveva essere esperita nei confronti dell’amministratore o del funzionario.

3. La società Cooperativa ricorre in cassazione con tre motivi.

5. Il Comune di Palermo resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Ritenuto opportuno che il presente ricorso sia trattato in pubblica udienza stante i principi di diritto che devono essere applicati.

P.Q.M.

Rimette la causa in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2020

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