Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza Interlocutoria n.7929 del 20/04/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al numero 8459 del ruolo generale dell’anno 2017 proposto da:

1) Z.M., 2) NIGRO Michele, 3) DI GIROLAMO Isabella, 4) PAPPALETTERA Domenico, 5) PAPPOLLA Giuseppe, 6) NUGNES Rosa, 7) MUSICCO Pasqua, 8) SAVONA Danilo, 9) CECCA Nicola Roberto, 10) SCARANO Giovanni, 11) VENTURA Vincenzo, 12) D’ADAMO Angela, 13) CALDAROLA Annarita, 14) SQUEO Carlo, 15) DE RAFFAELE Silvana (erede di COLANGELO Luigi Angelo), 16) MASTRODONATO Michele, 17) MARINO Giulio Emanuele, rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dagli avvocati Amerigo Maggi (C.F.: MGGMRG70L09A662D) e Alessandro Friggione (C.F.: FRGLSN69P02L328W);

– ricorrenti –

nei confronti di;

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore (C.F.: *****);

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore (C.F.: *****);

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1766/2016, pubblicata in data 16 marzo 2016;

udita la relazione sulla causa svolta alla Camera di consiglio del 31 ottobre 2019 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

FATTI DI CAUSA

I medici indicati in epigrafe quali ricorrenti, deducendo di non avere ricevuto la remunerazione prevista dalle Direttive CEE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 per la frequenza di corsi di specializzazione universitaria, hanno agito in giudizio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata attuazione delle suddette direttive comunitarie.

Le loro domande sono state rigettate dal Tribunale di Roma. La Corte di Appello di Roma, ha confermato la decisione di primo grado.

Avverso tale decisione ricorrono i medici indicati in epigrafe quali ricorrenti, sulla base di tre motivi.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il M.I.U.R. hanno depositato esclusivamente un atto di costituzione al fine di partecipare alla eventuale discussione orale.

Il ricorso è stato trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

Essendo intervenuta, prima della pubblicazione della decisione, l’Ordinanza interlocutoria della Sezione Lavoro n. 821 del 16/01/2020, con la quale è stata rimessa all’esame delle Sezioni Unite una questione rilevante ai fini della presente controversia, la Corte, a seguito di riconvocazione, ha preso atto della necessità di rinviare la trattazione in attesa della pronunzia delle Sezioni Unite.

P.Q.M.

La Corte rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, e, in sede di riconvocazione, il 6 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2020

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