Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza Interlocutoria n.7939 del 20/04/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 12086/2017 R.G. proposto da:

G.M., C.C., A.N., G.G., G.C., Gi.Mo., Gi.Mi. e Z.D., rappresentati e difesi dall’Avv. Alberto Lucchetti e dall’Avv. Alessandro Lucchetti, con domicilio eletto in Roma, via Magliano Sabina, n. 24, presso lo studio dell’Avv. Luigi Pettinari;

– ricorrenti –

contro

Ci.Vi., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Bruno Brunetti e Massimo Olivetti, con domicilio eletto in Roma, via Bartolomeo Marliano, n. 14;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e nei confronti di:

Au.Mo.Fr.;

– intimato –

avverso la sentenza non definitiva della Corte d’appello di Ancona, n. 587/2015, pubblicata il 5 maggio 2015 e avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona, n. 1367/2016, pubblicata il 16 novembre 2016;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 5 febbraio 2020 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello.

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, avuto riguardo alla particolare rilevanza delle questioni processuali poste con le eccezioni preliminare svolte nel controricorso e con il primo motivo del ricorso incidentale (requisiti e modalità della riserva di impugnazione ex art. 361 c.p.c.; onere della prova della legittimazione a proseguire il giudizio di appello quali eredi di una delle appellanti, deceduta nelle more del giudizio di appello e conseguente legittimazione degli stessi a proporre successivo ricorso per cassazione), nonchè di quella di diritto sostanziale posta con i motivi del ricorso principale (carattere elusivo dell’operazione di frazionamento del fondo oggetto di prelazione agraria), si rende opportuna la trattazione della causa in pubblica udienza (art. 375 c.p.c., comma 2).

P.Q.M.

dispone trattarsi la presente causa in pubblica udienza e la rinvia a tal fine a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2020

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