Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.8131 del 23/04/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 599-2017 proposto da:

T.B., elettivamente domiciliata in ROMA, IN LUNGOTEVERE DI PIETRA PAPA 21, presso lo studio dell’avvocato MAURO LONGO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 12678/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 22/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/2020 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO

che:

T.B. domandava l’accertamento dell’obbligo del terzo pignorato Unicredit s.p.a., allora Unicredit Banca di Roma, s.p.a., nell’esecuzione dalla stessa deducente promossa nei confronti della debitrice Allianz, s.p.a.;

il Tribunale respingeva la domanda ritenendo corretta la dichiarazione del terzo pignorato in ordine alla possibilità di vincolare solo la somma dovuta che risultava residua rispetto a quella, minore, già vincolata per precedenti pignoramenti, e mancante ogni altra prova utile alla parte attrice;

avverso questa decisione ricorre per cassazione T.B. formulando due motivi;

non hanno svolto difese gli intimati.

RILEVATO

che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 524 c.p.c., poichè il Tribunale avrebbe errato nel mancare di rilevare che i pignoramenti di cui alla dichiarazione del terzo andavano riuniti;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., poichè il Tribunale avrebbe errato omettendo di compensare le spese in nome di un non meglio precisato principio di soccombenza.

Rilevato che:

il ricorso deve preliminarmente dichiararsi inammissibile;

infatti la sentenza del Tribunale impugnata – inoltre diversa da quella riportata in narrativa nel ricorso – era appellabile, trattandosi di domanda ex art. 549 c.p.c., anteriore alle modifiche apportate dalla L. n. 228 del 2012, relativa a un procedimento esecutivo introdotto nel 2009, come risulta dal ricorso e dalla sentenza gravata (L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 21);

non deve provvedersi sulle spese stante la mancata difesa delle parti intimate.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2020

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