Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.8326 del 29/04/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 35010/2018 proposto da:

S.L., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato Roberto Rizzo, giusta procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, *****, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 706/2018 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 23/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/2020 dal Cons. Dott. PAZZI ALBERTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE IGNAZIO.

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Potenza, con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., pronunciata in data 15 ottobre 2016, respingeva il ricorso presentato da S.L., cittadino della *****, avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla competente Commissione territoriale;

2. la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 23 ottobre 2018, dichiarava l’inammissibilità, per tardività, dell’impugnazione proposta dal richiedente asilo, dato che la stessa era stata introdotta con ricorso, anzichè con citazione, notificato all’amministrazione appellata oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 702-quater c.p.c.;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso S.L. prospettando due motivi di ricorso;

l’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto alcuna difesa.

CONSIDERATO

che:

4. il ricorso risulta notificato all’Avvocatura distrettuale anzichè all’Avvocatura generale dello Stato, come previsto dal R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, comma 3, secondo cui la notifica alle amministrazioni dello Stato deve essere eseguita presso la competente Avvocatura;

ora, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la nullità della notificazione del ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A. perchè eseguita presso l’Avvocatura distrettuale anzichè presso l’Avvocatura generale dello Stato resta sanata, con effetto ex tunc, non soltanto dalla costituzione in giudizio, anche dopo il decorso del termine dell’art. 370 c.p.c., dell’amministrazione rappresentata dall’Avvocatura generale, ma anche dalla rinnovazione della notificazione stessa presso detta Avvocatura generale, ancorchè posteriore alla scadenza del termine per impugnare, sia quando il ricorrente a ciò provveda di propria iniziativa, anticipando l’ordine contemplato dall’art. 291 c.p.c., sia quando agisca in esecuzione di tale ordine (Cass., Sez. U., 608/2015);

la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione convenuta impone di assegnare un termine, ex art. 291 c.p.c., per rinnovare la notifica del ricorso presentato presso l’Avvocatura generale dello Stato;

conseguentemente la causa va rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo ordinando la rinnovazione della notifica del ricorso al Ministero dell’Interno presso l’Avvocatura Generale dello Stato nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2020

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