Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.8361 del 29/04/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8258/2018 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO, presso lo studio dell’avvocato CATALDO MARIA DE BENEDICTIS, rappresentata e difesa da se medesima ex art. 86 c.p.c.;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso l’ordinanza n.rg. 3780/2017 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, depositata il 26/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/2019 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato C.A. che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del Presidente designato, con ordinanza resa il 26 gennaio 2018 e notificata a mezzo pec il 27 febbraio 2018, ha rigettato l’opposizione proposta dall’avv. C.A. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2001, art. 170, avverso il decreto del Tribunale in data 17 luglio 2017-13 settembre 2017, di rigetto della richiesta di liquidazione dei compensi per l’attività espletata dalla predetta professionista quale difensore d’ufficio di P.A., nell’ambito di procedimento penale (RG 274/2014) pendente dinanzi al Tribunale monocratico di Reggio Calabria.

2. Il giudice dell’opposizione, pur avendo escluso l’obbligatorietà del preventivo espletamento della procedura prevista dall’art. 492-bis c.p.c., ha confermato il rigetto della domanda di liquidazione dei compensi a carico dello Stato.

2.1. Il Tribunale ha rilevato che l’avv. C. aveva esperito il procedimento monitorio, in esito al quale aveva ottenuto il decreto ingiuntivo nei confronti dell’assistito, e quindi aveva intimato atto di precetto, e tuttavia non aveva completato il pignoramento mobiliare, nè aveva allegato visura della Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per il luogo di residenza dell’imputato ovvero del PRA, sicchè, in definitiva, non aveva dimostrato l’infruttuosità dell’esecuzione mobiliare nè l’impossidenza dell’imputato quanto a beni immobili ed a ragioni di credito verso terzi.

3. L’avv. C. ricorre per la cassazione dell’ordinanza sulla base di un motivo. L’intimato Ministero della giustizia non ha svolto difese in questa sede. Il ricorso è stato notificato anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo è denunciata o falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 116 e 82, per contestare l’affermazione del Tribunale secondo cui, ai fini della liquidazione del compenso da parte dell’Erario, il difensore nominato ai sensi dell’art. 97 c.p., comma 4, sarebbe tenuto ad attivare tutti gli strumenti di recupero coattivo, per dimostrare l’impossidenza della persona assistita legalmente.

2. Il motivo è fondato.

2.1. La decisione impugnata propugna una interpretazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 116, in tema di liquidazione degli onorari e delle spese al difensore di ufficio, non coerente con la ratio della norma.

La previsione contenuta nell’art. 116 citato, secondo cui “1. L’onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall’art. 82, ed è ammessa opposizione ai sensi dell’art. 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali. 2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d’ufficio non chiede ed ottiene l’ammissione al patrocinio”, configura un sistema di anticipazione, da parte dell’Erario, del compenso spettante al difensore d’ufficio il quale abbia tentato infruttuosamente di recuperare il credito professionale nei confronti dell’assistito.

In tale prospettiva anticipatoria, come già affermato da questa Corte regolatrice (ex plurimis e da ultimo, Cass. 21/03/2018, n. 7063; Cass. 07/02/2019, n. 3673), l’onere di attivazione del professionista non può coincidere con la dimostrazione della impossidenza assoluta dell’assistito, essendo sufficiente che il difensore dia la prova del vano e non pretestuoso tentativo di recupero, come avvenuto nel caso di specie, a fronte dell’emissione del decreto ingiuntivo, dell’intimazione dell’atto di precetto e del verbale di pignoramento mobiliare negativo.

3. All’accoglimento del segue la cassazione del provvedimento impugnato con rinvio al giudice designato in dispositivo, il quale provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Reggio Calabria, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2020

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