Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza Interlocutoria n.8381 del 29/04/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 1629/2018 proposto da:

A.A., domiciliata in Roma, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’AVVOCATO MAURO CIMINO;

– ricorrente –

contro

Comune Di Muravera, in persona del Sindaco in carica, elettivamente domiciliato in Roma alla via Portuense n. 103, presso lo studio dell’AVVOCATO ANTONIA DE ANGELIS, che lo rappresenta e difende unitamente all’AVVOCATO SERGIO SEGNERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 00054/2017 della CORTE d’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 01/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/11/2019 da Dott. Cristiano Valle, osserva.

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Cagliari, con sentenza n. 00054 del 01/02/2017, ha rigettato la domanda di risarcimento danni, proposta da A.A. ed accolta in primo grado dal Tribunale della stessa sede, e relativa ad ordinanza del Comune di Muravera che aveva disposto la chiusura dell’attività di commercio ambulante svolta dalla A. sul tratto costiero ricadente nell’ambito di competenza territoriale di detto Comune.

In seguito ad annullamento della Delibera del Comune, da parte del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, il Comune di Muravera aveva nuovamente assentito alla richiesta dell’ A. senza alcun riferimento alla necessità di autorizzazione paesaggistica.

La Corte di appello ha ritenuto di opinare diversamente dal primo giudice.

Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre per cassazione con cinque motivi A.A..

Resiste con controricorso, assistito da memoria, il Comune di Muravera.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte rileva che i motivi di ricorso prospettano questioni di potenziale rilievo nomofilattico, in ordine alla eventuale responsabilità risarcitoria della Pubblica Amministrazione, per i quali si ritiene necessaria la rimessione della causa alla pubblica udienza.

P.Q.M.

Rimette la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2020

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