LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 15499/2018 proposto da:
V.B., V.G., elettivamente domiciliati in Roma alla via Celimontana n. 38, presso lo studio dell’AVVOCATO PAOLO PANARITI, che li rappresenta e difende unitamente all’AVVOCATO GIOVANNI VALTULINI;
– ricorrenti –
contro
C.R., elettivamente domiciliato in Roma alla via C. Della Giustiniana, n. 68, presso lo studio dell’avvocato Gianni Ceccarelli, che lo rappresenta e difende unitamente agli AVVOCATI MASSIMILIANO BATTAGLIOLA E GRAZIANO BRUGNOLI;
– controricorrente –
e contro
Fallimento ***** S.p.a. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma alla via Lucrezio Caro n. 62, presso lo studio dell’AVVOCATO SIMONE CICCOTTI che lo rappresenta e difende unitamente all’AVVOCATO ALDO ALGANI;
– controricorrente –
e contro
Aig Europe Limited, Assicuratori dei Lloyd’s, Milano Assicurazioni S.p.a., elettivamente domiciliati in Roma al viale Regina Margherita, n. 278 presso lo studio dell’AVVOCATO ROBERTO MARIA BAGNARDI che li rappresenta e difende unitamente all’AVVOCATO MARCO FERRARO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 516/2018 della CORTE d’APPELLO di BRESCIA, depositata il 26/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/11/2019 da Dott. Cristiano Valle;
viste le conclusioni scritte del il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto Cardino, osserva.
FATTI DI CAUSA
I V.B. e G. agirono in giudizio dinanzi al Tribunale di Bergamo al fine di ottenere la dichiarazione di nullità dell’alienazione, effettuata nel 1993, di alcuni fondi rustici, ereditati dal loro dante causa Va.Gi., soggetti a vincolo di indivisibilità di cui alla L. 14 agosto 1971, n. 817, art. 11.
Il Tribunale di Bergamo accolse la domanda con riferimento a due sole particelle (la n. 343 e 664) e la rigettò per le restanti, con condanna in via riconvenzionale alla restituzione della somma percepita dai V..
La Corte di Appello di Brescia ha riformato la sentenza di primo grado ed ha rigettato la domanda.
Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorrono con due motivi V.B. e G..
Resistono con controricorso C.R., il Fallimento della ***** S.p.a. in liquidazione e gli assicuratori Lloyd’s.
I ricorrenti e il Fallimento della ***** S.p.a. hanno presentato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte ritenuto che i motivi di ricorso prospettano questioni di potenziale rilievo nomofilattico, in ordine alla domanda di dichiarazione di nullità dell’alienazione per violazione del regime, originariamente trentennale, di indivisibilità del terreno alienato, di cui alla L. n. 817 del 1971 e del successivo D.Lgs. n. 228 del 18/05/2001, che ha abbreviato il periodo di indivisibilità da trenta a quindici anni, per i quali si rileva necessaria la rimessione della causa alla pubblica udienza.
P.Q.M.
rimette la causa alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 27 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2020