LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9689/2019 proposto da:
M.O., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Vitali;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 15/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/02/2020 dal Cons. Dott. ACIERNO MARIA.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Rilevato che non risulta depositato da parte del ricorrente il provvedimento impugnato, richiesto a pena d’improcedibilità del ricorso dall’art. 369 c.p.c., comma 1, lett. b).
Ritenuto, pertanto che il ricorso è improcedibile e non deve procedersi alla liquidazione delle spese di lite in mancanza di difese della parte intimata.
PQM
Dichiara improcedibile il ricorso.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo, ove dovuto, previsto del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2020