LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3694/2019 proposto da:
O.R., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppina Marciano, giusta procura speciale in calce al ricorso, domiciliato presso la Cancelleria della I sezione della Suprema Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso la sentenza n. 5422/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 05/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2020 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Milano, con sentenza depositata il 5.12.2018, ha confermato il provvedimento di primo grado di rigetto della domanda di O.R., cittadino della *****, volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.
E’ stato, in primo luogo, ritenuto che difettassero i presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente dello status di rifugiato, non essendo la sua vicenda inquadrabile nella fattispecie disciplinata dalla convenzione di Ginevra (costui aveva riferito di essere fuggito dalla ***** per il timore di essere ucciso dalla prima moglie del proprio padre e dai figli di quest’ultima, che già avevano picchiato la propria madre fino ad ucciderla).
Inoltre, con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria, il giudice di merito ha evidenziato l’insussistenza del pericolo del ricorrente di essere esposto a grave danno in caso di ritorno nel paese d’origine.
Infine, il ricorrente non è stato comunque ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari, non essendo stata allegata una sua specifica situazione di vulnerabilità personale.
Ha proposto ricorso per cassazione O.R. affidandolo a due motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo è stata dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, in riferimento alla effettiva situazione sociale, politica ed economica e alla pericolosità interna della *****.
2. Il motivo è inammissibile.
Va preliminarmente osservato che, anche recentemente, questa Corte ha statuito che, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, deve essere interpretata, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), nel senso che il grado di violenza indiscriminata deve avere raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 13858 del 31/05/2018, Rv. 648790).
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato, alla luce di fonti internazionali qualificate (come i siti, ***** e ***** e quello del Ministero degli Esteri) l’insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata nella zona sud della ***** (*****), essendo solo la parte nord-est occupata dal gruppo *****, ed il relativo accertamento costituisce apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass. del 12/12/2018 n. 32064).
Ne consegue che le censure del ricorrente sul punto si configurino come di merito, e, come tali inammissibili in sede di legittimità, essendo finalizzate a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito.
3. Con il secondo motivo è stata dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e comunque il vizio di omesso esame di un fatto decisivo della controversia, in relazione al diniego della richiesta protezione umanitaria.
Lamenta il ricorrente che i giudici di merito hanno omesso di comparare la sua situazione individuale con quella vissuta prima della partenza in modo tale da verificare l’incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali.
4. Il motivo è inammissibile.
Va preliminarmente osservato che questa Corte ha già affermato che pur dovendosi partire, nella valutazione di vulnerabilità del richiedente, dalla situazione oggettiva del paese d’origine, questa deve essere necessariamente correlata alla condizione personale, atteso che, diversamente, si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti, e ciò in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (in questi termini Cass. n. 4455 del 23/02/2018).
Nel caso di specie, il ricorrente non ha minimamente dedotto nulla in ordine alla sua condizione personale ed alla dedotta violazione dei diritti umani, limitandosi a riferire una vicenda di natura familiare non riconducibile ad alcuna violazione dei diritti fondamentali, non fornendo, pertanto, ai giudici di merito alcun elemento idoneo a consentire ai giudici di merito di svolgere quella valutazione comparativa di cui ha lamentato l’omissione.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, non essendosi il Ministero costituito in giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2020