Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza Interlocutoria n.8735 del 11/05/2020

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 7184/2014 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ove per legge domiciliata;

RICORRENTE

CONTRO

l’associazione professionale “Studio A. – T. di A.A. e G.T.”, con sede in Siracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Vaccaro, con studio in Siracusa, elettivamente domiciliato presso l’Avv. Antonino Dierna, con studio in Roma, giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento;

CONTRORICORRENTE Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Siracusa il 29 settembre 2013 n. 297/16, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19 febbraio 2020 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

RILEVATO

– che:

il ricorso dell’amministrazione finanziaria non è stato notificato – a differenza del controricorso della contribuente all’agente della riscossione, che non si è costituito nel presente procedimento.

RITENUTO

Che:

a causa della non integrità del contraddittorio processuale, occorre rinviare il procedimento a nuovo ruolo ed assegnare termine all’Agenzia delle Entrate di giorni 90 dalla comunicazione della presente ordinanza per notificare il ricorso alla “Riscossione Sicilia S.p.A.” (già “Serit Sicilia S.p.A.”).

P.Q.M.

1. assegna all’Agenzia delle Entrate termine di giorni 90 dalla comunicazione della presente ordinanza per notificare il ricorso alla “Riscossione Sicilia S.p.A.” (già “Serit Sicilia S.p.A.”);

2. rinvia il procedimento a nuovo ruolo;

3. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2020

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472