Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.8809 del 12/05/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 2885/2019 proposto da:

K.B., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Stefania Mariani;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 13/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/02/2020 dal cons. Dott. ACIERNO MARIA.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Rilevato che l’attestazione di conformità della pronuncia impugnata risulta eseguita dal difensore del ricorrente della fase di merito e non da quello che assiste la parte nel presente giudizio;

Rilevato, altresì, che tale attestazione è intervenuta successivamente alla nomina del legale per il procedimento davanti la Corte di Cassazione;

Considerato che si ritiene di rilievo nomofilattico la questione relativa alla sussistenza del perdurante potere di certificazione di tale legale, dopo il conferimento della procura speciale per il giudizio di legittimità ad altro difensore;

Considerato, altresì che occorre procedere ad una esatta qualificazione giuridica di tale successiva nomina, dovendosi, in particolare valutare la configurabilità di una revoca implicita e di una consequenziale perdita del potere certificativo del precedente difensore o invece della coesistenza del potere di entrambi, ancorchè esercitato in ambiti diversi.

P.Q.M.

Rimette la questione alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2020

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