LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14510-2019 proposto da:
M.D., elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 5, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI TRIPODI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 8050/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.
RILEVATO
Che:
M.D., cittadino del Senegal, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, in epigrafe indicata, che ha rigettato il gravame avverso l’impugnata sentenza di rigetto della sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.
CONSIDERATO
Che:
Il ricorso è inammissibile, mancando la esposizione sommaria dei fatti di causa, a norma dell’art. 366 c.p.c., n. 3, nonchè la specifica enucleazione delle statuizioni impugnate e delle contrapposte ragioni critiche, risultando inammissibile anche per difetto di specificità, a norma dell’art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2200,00, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2020.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2020