Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.8833 del 13/05/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15550-2019 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE ONORATO, MARIA PAOLA CABITZA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA, PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 315/2019 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 03/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.

RILEVATO

che:

S.S., cittadino del Mali, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte d’appello di Cagliari che ha rigettato il gravame avverso l’impugnata sentenza di rigetto della domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria. Il Ministero ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO

che:

L’unico motivo di ricorso, riguardante la protezione umanitaria, è inammissibile, mirando ad una impropria rivisitazione di un incensurabile apprezzamento di fatto compiuto dai giudici di merito, i quali hanno escluso l’esistenza di profili di vulnerabilità con argomentazioni non contrastate nel motivo, il quale risulta privo di specificità nell’indicazione delle ragioni della vulnerabilità.

Il ricorso è quindi inammissibile. Non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2020

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