Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.8836 del 13/05/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16959-2019 proposto da:

O.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AUGUSTO RIBOTY, 23, presso lo studio dell’avvocato VALERIA GERACE, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

Contro

COMMISSIONE TERRITORIALE di BRESCIA BERGAMO;

– intimata –

avverso il decreto n. R.G. 10550/2018 del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il 29/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.

RITENUTO

Che:

O.P., cittadino della Nigeria, ricorre avverso decreto del Tribunale di Brescia, in data 29 aprile 2019, che ha rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.

CONSIDERATO

Che:

i motivi sono inammissibili: il primo, evidenziando la “esigenza di accordare una forma gradata di protezione al ricorrente o altre forme residuali”, si risolve in un improprio tentativo di ottenere una rivisitazione di apprezzamenti di fatto con i quali i giudici di merito hanno plausibilmente escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria; il secondo contesta genericamente, al fine di ottenerne una impropria rivisitazione, le argomentate valutazioni contenute nella sentenza impugnata circa l’insussistenza di pericoli persecutori e di rischi gravi in caso di rimpatrio;

che le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

la Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2200,00, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 13 cit., comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2020

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