Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.8837 del 13/05/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17162-2019 proposto da:

A.J., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO GOTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TRAPANI;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 2113/2018 del TRIBUNALE di PALERMO, depositato il 15/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.

RITENUTO

Che:

A.J., cittadino del Pakistan, ricorre avverso decreto del Tribunale di Palermo, in data 15 aprile 2019, che ha rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.

CONSIDERATO

Che:

i motivi di ricorso sono inammissibili: il primo si limita a dedurre del tutto genericamente l’erroneità della sentenza impugnata in ragione dell’omesso esame delle ragioni di pericolo in caso di rimpatrio, senza tuttavia confrontarsi con le opposte considerazioni svolte nel decreto impugnato sulla base delle informazioni tratte da fonti aggiornate; il secondo si risolve nell’impropria richiesta di rivisitazione di giudizi di fatto, esorbitante dall’ambito del giudizio di legittimità, con i quali i giudici di merito hanno ritenuto insussistenti in concreto i presupposti di vulnerabilità richiesti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero svolto difese.

P.Q.M.

la Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 13 cit., comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2020

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