Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.8838 del 13/05/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17455-2019 proposto da:

A.A.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIACINTO CORACE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA n. 2120 depositato il 28/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.

FATTO E DIRITTO

A.A.R., cittadino nigeriano, ricorre per cassazione avverso decreto del Tribunale di Brescia, in data 28 aprile 2019, di rigetto della domanda di protezione internazionale e umanitaria.

I motivi sono inammissibili, essendo tutti diretti ad ottenere una impropria rivisitazione di apprezzamenti di fatto operati dai giudici di merito, i quali hanno escluso l’esistenza di rischi persecutori e di danno grave (in relazione alla minaccia di andare in prigione, essendo garante di un prestito rimasto impagato), senza neppure cogliere nè specificamente censurare la ratio decidendi, autonoma e autosufficiente, della non credibilità della narrazione; sulla questione della violenza indiscriminata, discussa nel terzo motivo, i giudici di merito hanno adeguatamente risposto in senso negativo, indicando anche le fonti informative in senso contrario alla prospettazione del ricorrente; analogo rilievo vale per il quarto motivo, riguardante la protezione umanitaria, avendo i giudici di merito diffusamente argomentato circa l’assenza di ragioni di vulnerabilità.

Non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 13 cit., comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2020

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