Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.8910 del 14/05/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 7283-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

SOCIETA REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 580/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 11/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.

RILEVATO

che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 580 dell’11 gennaio 2019, laddove l’estensore avrebbe omesso di quantificare le spese di lite;

letto l’art. 391 bis c.p.c.;

rilevato che l’istanza non può essere accolta;

ritenuto che, infatti, pur essendo vero che alla mancata liquidazione delle spese nel dispositivo della sentenza – purchè in motivazione si riscontri la statuizione che le pone a carico del soccombente – può ovviarsi attraverso il procedimento di correzione, ai sensi dell’art. 287 c.p.c., (Sez. U. n. 16415 del 21 giugno 2018; Sez. 5, n. 7276 del 14 marzo 2019), è altrettanto vero che, in tema di liquidazione delle spese processuali, è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, il ricorso per cassazione che non indichi le singole voci della tariffa, per diritti ed onorari, risultanti nella nota spese (Sez. 1, n. 20808 del 2 ottobre 2014), e che, a maggior ragione, sia privo del deposito della nota spese, che non sarebbe stata presa in considerazione nella stesura della decisione soggetta a correzione.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2020

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