Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.8911 del 14/05/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 7970-2019 proposto da:

S.D.G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 1889/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 23/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.

RILEVATO

che l’avv. S.D.G.F. ha proposto ricorso per la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 1889 del 23 gennaio 2019; letto l’art. 391 bis c.p.c.;

rilevato che l’istanza è fondata;

ritenuto di dover pertanto procedere alla correzione richiesta.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione della ordinanza in questione nel senso che: laddove si legge “ed agli accessori di legge”, deve leggersi ed intendersi: “ed agli accessori di legge, con attribuzione all’avv. S.D.G.F., dichiaratosi antistatario”.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2020

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