LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 7970-2019 proposto da:
S.D.G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo;
– ricorrente –
contro
RISCOSSIONE SICILIA SPA;
– intimata –
avverso l’ordinanza n. 1889/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 23/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.
RILEVATO
che l’avv. S.D.G.F. ha proposto ricorso per la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 1889 del 23 gennaio 2019; letto l’art. 391 bis c.p.c.;
rilevato che l’istanza è fondata;
ritenuto di dover pertanto procedere alla correzione richiesta.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione della ordinanza in questione nel senso che: laddove si legge “ed agli accessori di legge”, deve leggersi ed intendersi: “ed agli accessori di legge, con attribuzione all’avv. S.D.G.F., dichiaratosi antistatario”.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2020