Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.8912 del 14/05/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 8331-2019 proposto da:

P.P., P.E., P.A., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato FABIO PACE;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 5436/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 07/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.

RILEVATO

che P.E., P.P. ed P.A. hanno proposto ricorso per la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 5436 del 7 marzo 2018;

letto l’art. 391 bis c.p.c.;

rilevato che l’istanza è fondata;

ritenuto di dover pertanto procedere alla correzione richiesta.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione della ordinanza in questione nel senso che: laddove, a pag. 7 riga 24, si legge “nel periodo dal 1998 al 2000”, deve leggersi ed intendersi: “nel periodo dal 1986 al 2000”.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2020

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