LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28439/2013, proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
T.A.L. e T.M.U., rappresentati e difesi Alberto Toffoletto del foro di Milano ed elettivamente domiciliati in Roma via della Quattro Fontane n. 161 presso lo studio Nctm dell’avv. Sante Ricci;
– Controricorrenti e ricorrenti incidentali –
per la cassazione della sentenza 97/13/13 emessa inter partes il 12 settembre 2013 dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, avente ad oggetto l’avviso di accertamento *****
I.R.PE.F. add. reg. della direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Milano.
RILEVATO
Che:
la sentenza impugnata ha validato l’accertamento in oggetto escludendo l’applicabilità delle sanzioni a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8;
che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso principale l’Agenzia delle entrate e ricorso incidentale.
CONSIDERATO
Che:
è pervenuta, l’8 gennaio 2019, domanda di cessazione della materia del contendere depositata dai controricorrenti e ricorrenti in esito alla definizione agevolata della controversia a norma del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito in L. n. 96 del 2017 e all’intervenuto sgravio del ruolo;
è altresì pervenuta il 27 agosto 2018 speculare richiesta di cessazione della materia del contendere depositata dall’Agenzia delle entrate;
il D.L. n. 50 del 2017, art. 11, prevede fra l’altro che le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, col pagamento di tutti gli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all’art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 30, comma 1;
l’agenzia delle entrate ha dichiarato l’integrale e tempestivo pagamento delle some dovute;
le imposte oggetto della controversia non sono fra quelle escluse dal comma 4 dalla possibilità di definizione agevolata;
le spese debbono essere compensate, in considerazione del fatto che la rinuncia è conseguente all’adesione alla definizione agevolata della controversia (Cass., n. 10198/2018);
non sussistono i presupposti per condannare il ricorrente al pagamento del cd. “doppio contributo unificato”, di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, ove il presupposto per la rinuncia e, quindi, la causa di inammissibilità del ricorso, sia sopravvenuta rispetto alla proposizione del medesimo (Cass., 14782/2018; Cass., 10198/2018).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere e compensando interamente fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2020