LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 4537/2019 proposto da:
E.R., elettivamente domiciliato in ROMA, al VIALE ANGELICO n. 38, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MAIORANA, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA, in persona del Ministro pro empore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE di APPELLO di ANCONA n. 1568/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 17/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. IRENE SCORDAMAGLIA.
FATTI DI CAUSA
1. Viene proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona del 24 gennaio 2018, depositata il 30 luglio 2018, reiettiva dell’appello proposto avverso l’ordinanza del Tribunale della stessa città del 1 aprile 2017, che aveva respinto il ricorso presentato da E.R., cittadino ***** proveniente dall’Edo State, avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.
2. L’impugnazione è affidata a due motivi.
– Il primo motivo deduce la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, avendo la Corte di appello errato nel non ritenere sussistente, nel paese d’origine dell’odierno ricorrente (Edo State, Nigeria), un’attuale condizione di pericolosità generalizzata, tale da determinare la necessità del riconoscimento della protezione sussidiaria.
– Il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, non potendo essere negato il permesso di soggiorno allo straniero qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario o lo stesso possa essere esposto a persecuzioni o ad altri gravi rischi facendo ritorno nel proprio Paese d’origine.
Il Ministero intimato si è difeso con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Entrambi motivi di ricorso intendono ripetere un giudizio sul fatto in questa sede precluso, al cospetto di una motivazione del provvedimento impugnato che risulta congrua ed immune da errori in diritto o da vizi argomentativi.
2. La stessa contiene, infatti, l’esame sia della situazione esposta dal richiedente – cittadino nigeriano, fuggito dal Sud della Nigeria non già per una situazione di pericolosità e di violenza generalizzata ivi esistente, ma per una controversia familiare riguardante la coltivazione di un fondo, in assenza, peraltro, di allegazione circa l’incapacità o il rifiuto delle autorità locali di prestare protezione e di fare giustizia (siccome previsto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. c)), dimostratesi, di contro, eque ed imparziali nello scagionare il ricorrente dalla falsa accusa di furto -, sia delle condizioni generali della regione di provenienza (l’Edo State), con l’accertamento in fatto che non si tratta di territorio in cui il livello di violenza sia tale da esporre un civile ad un rischio grave, a prescindere da ogni coinvolgimento differenziato.
Da ciò deriva che la prima ragione di censura è inammissibile, essendo diretta a una revisione di apprezzamenti di fatto, riservati ai giudici di merito e censurabili in questa sede nei ristretti limiti del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, circa l’esistenza di una condizione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”: norma, quest’ultima, neppure evocata.
3. Quanto alla richiesta di protezione per motivi umanitari, in tesi illegittimamente respinta avendone il ricorrente diritto in considerazione delle difficili condizioni socio-economiche del suo paese, va rilevato che la doglianza sul punto, oltre ad essere generica – scontando la mancata allegazioni di elementi specifici ed individualizzanti circa la situazione di “vulnerabilità” del ricorrente – e, comunque, ripetitiva di rilievi in fatto adeguatamente disattesi dalla Corte territoriale con valutazione discrezionale, è manifestamente infondata in considerazione del dictum del diritto vivente secondo cui: “In tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato” (Sez. U, n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02).
4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza. Il doppio contributo dovrà essere versato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 2.100,00, oltre alle spese prenotate a debito. mentre non ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2020