LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7040-2018 proposto da:
M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati CLAUDIO PERSICHINO, LUCIO MARIO EPIFANIO;
– ricorrente –
contro
BANCA CIOCIARIA SPA ora CREDITO VALTELLINESE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 344/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.
FATTI DI CAUSA
1. Nel 1997 la Banca della Ciociaria s.p.a. (che in seguito muterà ragione sociale in Credito Valtellinese s.p.a.) chiese ed ottenne dal Tribunale di Frosinone un decreto ingiuntivo nei confronti di M.M., indicato quale fideiussore della società San Domenico s.r.l., a sua volta debitrice della banca.
M.M. propose opposizione al decreto.
Con sentenza n. 904 del 2008 il Tribunale di Frosinone rigettò l’opposizione.
La sentenza venne appellata dal soccombente.
2. La Corte d’appello di Roma con sentenza non definitiva 5 febbraio 2016, n. 754, accolse il motivo di gravame concernente il capo di sentenza che aveva ritenuto rinunciate le istanze istruttorie, e rimise la causa sul ruolo per l’assunzione dell’unica richiesta istruttoria formulata dall’appellante, cioè l’interrogatorio formale del direttore di filiale della banca (evidentemente sul presupposto che questi potesse rendere una valida confessione).
La persona intimata a rendere l’interrogatorio formale comparve e dichiarò che, all’epoca dei fatti, non era il direttore della filiale interessata alla vicenda oggetto del giudizio.
La Corte d’appello dichiarò di conseguenza chiusa l’istruttoria e, con sentenza 19 gennaio 2017, n. 344, rigettò il gravame, ritenendo non provato l’abusivo riempimento del contratto di fideiussione.
3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da M.M. con ricorso fondato su due motivi.
La società intimata non si è difesa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 366, n. 3, c.p.c., per totale mancanza dell’esposizione dei fatti di causa rilevanti ai fini del decidere.
Esso infatti tace completamene su:
-) quali fossero i fatti posti dalla banca a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo;
-) quali fossero i motivi posti a fondamento dell’opposizione a decreto ingiuntivo;
-) quali fossero le motivazioni con cui il Tribunale rigettò l’opposizione.
In mancanza di tali elementi, è impossibile per questa Corte sia avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia; sia comprendere il fatto processuale senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata; sia stabilire se le censure prospettate coi due motivi di ricorso siano pertinenti rispetto all’oggetto del contendere, se esse siano nuove o meno, se su esse si è formato il giudicato (Cass. sez. un. 11653 del 2006).
2. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della parte intimata.
L’inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).
PQM
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di M.M. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 19 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2020