Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.9003 del 15/05/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21185/2015 proposto da:

M.F., rappresentato e difeso dagli Avvocati GIUNIO MASSA e ANDREA MASSA, ed elettivemente domiciliato, presso lo studio dell’Avv. Erica Deuringer in ROMA, VIA POLIBIO 45;

– ricorrente –

contro

*****, in persona dell’amministratore pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 867/2015 del TRIBUNALE di LUCCA, depositata l’8/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/10/2019 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione, notificato in data 3.5.2011, M.F. conveniva in giudizio davanti al Giudice di Pace di Viareggio il *****, chiedendone la condanna al rimborso della somma di Euro 572,00 per aver fatto eseguire e per aver pagato un lavoro urgente al sistema di raccolta delle acque meteoriche.

Si costituiva il Condominio, il quale eccepiva l’assenza dell’urgenza di intervenire concludendo per il rigetto della domanda.

Con sentenza n. 686/2012, depositata in data 20.11.2012, il Giudice di Pace di Viareggio accoglieva la domanda.

Avverso detta sentenza proponeva appello il Condominio.

Si costituiva il M. chiedendo il rigetto dell’appello.

Con sentenza n. 867/2015, depositata in data 8.5.2015, il Tribunale di Lucca rigettava la domanda del M. condannandolo a restituire al Condominio la somma di Euro 2.061,64, oltre interessi e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio liquidate in Euro 5.000,00.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il M. sulla base di due motivi.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, il ricorrente deduce ex “art. 360 c.p.c., n. 3 – Violazione della normativa sulla liquidazione delle spese processuali/parametri forensi – Violazione della L. n. 247 del 2012, art. 13, comma 6 e del D.M. n. 55 del 2014 – Tabelle 1 e 12”.

2. – Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta ex “art. 360 c.p.c., n. 3 – Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.”, giacchè la liquidazione del Tribunale di Lucca è illegittima per violazione dell’art. 91 c.p.c., u.c., in quanto supera di gran lunga il valore della domanda.

2.1. – Il secondo motivo non è fondato.

2.2. – L’art. 91 c.p.c., u.c., è stato aggiunto dal D.L. 22 dicembre 2011, n. 212, art. 13 (conv. in L. 17 febbraio 2012), in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; la norma è quindi inapplicabile ratione temporis al giudizio in esame, instaurato con citazione notificata il 3.5.2011.

Peraltro, questa Corte ha rilevato che il limite fissato dall’art. 91, comma 4, cit. vale soltanto per il primo grado di giudizio, celebrato davanti al Giudice di pace e nei limiti della sua competenza equitativa (art. 82 c.p.c., comma 1), ma non per l’appello, a prescindere dal fatto se si tratti di appello puro e semplice o di appello a motivi vincolati (art. 339 c.p.c., comma 3).

3.1. – Viceversa è fondato il primo motivo.

3.2. – Ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 28, le disposizioni del decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (e quindi, ratione temporis anche al giudizio in esame). Secondo il D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1, deve riconoscersi al giudice il potere di scendere anche al di sotto, o di salire anche al di sopra, dei limiti risultanti dall’applicazione delle massime percentuali di scostamento come fatto palese dall’inciso “di regola” che si legge, ripetutamente, nel suddetto comma 1 – ma, proprio per il tenore letterale di detto inciso, tale possibilità può essere esercitata solo sulla scorta di apposita e specifica motivazione (Cass. n. 11601 del 2018; conf. Cass. n. 3590 del 2018).

Nella specie, tenuto conto del valore della causa, di 572,00 (come dedotto nell’atto di citazione, nell’udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado, udienza del 2.10.2012, nonchè in sede di appello, udienza 11.6.2014: cfr. ricorso pag. 3, non contestato dalla controparte intimata), va evidenziato che i valori medi della tabella n. 1 del D.M. n. 55 del 2014 per controversia, davanti al giudice di pace (del valore da Euro 0,01 ad Euro 1.100,00) prevede per la fase di studio Euro 65,00; per la fase introduttiva Euro 65,00; per la fase istruttoria Euro 65,00; per la fase decisoria Euro 135,00 (per un totale di Euro 330,00); mentre ai sensi della tabella 12 del citato D.M., i valori medi per il giudizio in appello davanti al Tribunale rispetto alle fasi corrispondenti (esclusa quella istruttoria nella specie non esercitata), sempre del valore da Euro 0,01 ad Euro 1.100,00 prevedono per la fase di studio Euro 135,00; per la fase introduttiva Euro 135,00; per la fase decisionale Euro 200,00 (così per un totale di Euro 470,00).

Non emergono dagli atti processuali elementi specifici che possano fondare l’esercizio del potere adeguatore del Giudice in aumento rispetto ai parametri medi che peraltro, anche se aumentati fino al massimo consentito, risulterebbero ben lungi dall’avvicinarsi agli Euro 5.000,00 (liquidati peraltro senza distinguere i due gradi di giudizio). Nè infine tale abnorme quantificazione viene in alcun modo motivata dal Giudice d’appello.

4. – Rigettato il secondo motivo di ricorso, va accolto il primo. La sentenza impugnata va cassata in relazione al merito accolto e la causa rinviata al Tribunale di Lucca, nella persona di altro giudicante, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo e rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa al Tribunale di Lucca, in persona di altro giudicante, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, della Corte Suprema di Cassazione, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2020

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