LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 29168-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
B.B.B.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1481/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 07/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.
RITENUTO
CHE:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione da parte di B.B.B. di avviso di accertamento per estimi catastali di immobile sito in *****, microzona 24 *****, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio, in quanto spedito tramite servizio di posta privata in relazione a sentenza della CTP di Roma dep. il 17 luglio 2016.
Il contribuente, costituito in appello e appellante incidentale, è rimasto intimato nel presente giudizio.
CONSIDERATO
CHE:
al fine della decisione è necessario acquisire il fascicolo dei gradi di merito
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2020