LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11343-2018 proposto da:
F.F., in qualità di legale rappresentante pro tempore della società “CARBOLINEXX AEROSPACE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COSIMO BUONFRATE;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO CARBOLINEXX AEROSPACE SRL, SAATI SPA;
– intimate –
avverso la sentenza n. 81/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 26/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.
FATTO E DIRITTO
1.- Con sentenza n. 50/2017 il Tribunale di Taranto ha dichiarato il fallimento della s.r.l. Carbolinexx Aerospace. Questa ha presentato reclamo ex art. 18 L. Fall., avanti alla Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto.
Con sentenza depositata in data 26 febbraio 2018, la Corte territoriale ha rigettato il reclamo.
La pronuncia ha rilevato, in particolare, quanto segue.
“Parte reclamante ha allegato prospetti di situazioni patrimoniali relative agli anni 2014, 2015, 2016, 2017, dai quali dovrebbe potersi desumere la ricorrenza dei presupposti dimensionali idonei a escludere la sua assoggettabilità a fallimento. Tuttavia, questi documenti sono privi di sottoscrizione e comunque non sono riscontrabili nella loro provenienza e attendibilità. Contro la prospettazione della reclamante è invece certo (giusta visura ordinaria della camera di Commercio ed elenco della documentazione consegnata al curatore) che l’ultimo bilancio presentato dalla Carbolinexx Aerospace risale al 2012 e che non son-stati mai depositati i bilanci relativi agli anni successivi, con la conseguenza che gli attivi patrimoniali, i ricavi e le posizioni debitorie non appaiono suscettibili di sicura verifica”.
2.- Avverso questo provvedimento, ricorre la società, per il mezzo del suo rappresentante legale, esponendo un motivo di cassazione.
Non ha svolto attività difensive il Fallimento, già non costituito in sede di reclamo.
3.- Il motivo di ricorso assume che la Corte territoriale ha violato il disposto dell’art. 115 c.p.c., “in quanto, in mancanza della costituzione della curatela fallimentare e dell’unico creditore procedente, e comunque di qualunque contestazione di parte avversa, la Corte doveva porre a fondamento della decisione i fatti e le prove proposte e depositate dalla reclamante”.
4.- Il ricorso non può essere accolto.
Lo stesso non si confronta – va rilevato – con la ratio decidendi della sentenza tarantina: che ha stimato “non attendibili”, “non suscettibili di sicura verifica”, i documenti prodotti dall’attuale ricorrente.
D’altronde, il c.d. principio di non contestazione può venire a riguardare, nel caso, i fatti costitutivi di una domanda, non certo le prove prodotte a supporto di un’allegazione. Senza contare che il possesso dei c.d. requisiti di non fallibilità, di cui all’art. 1 L. Fall., comma 2, è materia che rientra tra quelle che va comunque verificata dal giudice fallimentare, al di là del comportamento tenuto dal creditore procedente ovvero, nel caso, dalla curatela (per l’enunciazione, in termini generali, di questa regola, v. Cass., 8 agosto 2017, n. 19734).
Secondo l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte, inoltre, la mancata costituzione in giudizio non determina alcuna “mancata contestazione” (cfr. già Cass., 30 maggio 1997, n. 4822; Cass., 19 ottobre 2016, n. 21096).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile – 1, il 20 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2020