Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.9152 del 19/05/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 4371/2018 r.g. proposto da:

CANTINA SOCIALE SARACENO – SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA, (cod. fisc.

*****), con sede in *****, in persona del legale rappresentante pro tempore e presidente del consiglio d’amministrazione, L.G., rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’Avvocato Angelo Corrado Di Girolamo, con cui elettivamente domicilia in Roma, al viale di Villa Grazioli n. 29, presso lo studio dell’Avvocato Prof.

Massimo Zaccheo.

– ricorrente –

contro

D.V.F., quale commissario giudiziale nominato, L. Fall., ex art. 163, nel procedimento di concordato preventivo n. *****

del Tribunale di Trapani.

– intimato –

avverso il decreto della CORTE DI APPELLO DI PALERMO depositato il 28/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/03/2020 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con decreto del 3 maggio 2017, il Tribunale di Trapani negò l’omologazione del concordato preventivo, con cessione dell’intero patrimonio aziendale, proposto dalla Cantina Sociale Saraceno – Società Cooperativa Agricola reputando certa l’inidoneità del piano concordatario ad assicurare il pagamento del ceto chirografario nella percentuale minima di legge.

2. La Corte d’appello di Palermo, adita con reclamo L. Fall., ex art. 183, comma 1, dalla menzionata società cooperativa, lo ha respinto con Decreto del 28 dicembre 2017, ritenendo in particolare, che: i) la determinazione del tribunale di non revocare l’ammissione alla proposta concordataria, nonostante le conclusioni esposte dal commissario giudiziale nella sua relazione L. Fall., ex art. 173, u.c., non aveva determinato alcun effetto preclusivo di un nuovo e diverso vaglio della sussistenza dei requisiti di omologabilità nell’ambito della fase procedimentale designata dalla L. Fall., art. 180; diniego opposto dal giudice di prime cure all’omologazione del concordato approvato dai creditori restava confinato sul piano della fattibilità giuridica; iii) le conclusioni raggiunte dal tribunale circa l’inammissibilità della proposta per inidoneità ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel piano (soddisfacimento dei creditori chirografari in una percentuale prossima al 40%) e delle condizioni di legge (soddisfacimento dei creditori chirografari in una percentuale pari al 20%) erano corrette, posto che, tra le quattro stime del valore dell’immobile aziendale, sensibilmente divergenti l’una dall’altra in ragione dei diversi criteri di valutazione in ciascuna di esse adottati, era risultata più persuasiva quella dell’esperto nominato dal commissario giudiziale – in quanto ancorata a fatti certi (quali le scadenti condizioni di manutenzione dell’immobile; il mancato utilizzo prolungato dei capannoni e delle attrezzature; il vano tentativo della cessione a terzi; la perdurante stagnazione del mercato immobiliare; l’assenza di recenti proposte di acquisto) – che aveva stimato il cespite suddetto in poco più di Euro 1.600.000,00, che sarebbero stati in massima parte assorbiti dal soddisfacimento dei creditori privilegiati, ai quali si era aggiunto l’aggiornamento di talune pretese erariali, senza possibilità di riconoscere ai chirografari il minimo di legge.

3. Avverso questo decreto, che ha dichiarato esserle stato comunicato lo stesso 28 dicembre 2017, ha proposto ricorso per cassazione la Cantina Sociale Saraceno Società Cooperativa Agricola, affidandosi ad un motivo, mentre non ha spiegato difese in questa sede il commissario giudiziale nominato L. Fall., ex art. 163, Avv. D.V.F..

3.1. La trattazione del ricorso è stata fissata in Camera di consiglio e non sono state depositate memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c..

4. Il Collegio rileva che, successivamente alla comunicazione relativa alla fissazione dell’adunanza camerale, e nell’imminenza della stessa, è pervenuto in cancelleria un atto di rinuncia al ricorso della Cantina Sociale Saraceno – Società Cooperativa Agricola, in liquidazione coatta amministrativa, recante la sottoscrizione del commissario liquidatore e del suo difensore.

4.1. Esso, dunque, può considerarsi conforme a quanto prescritto dall’art. 390 c.p.c. (non essendone dovuta la notifica alla controparte rimasta intimata) ed impone la declaratoria di estinzione di questo procedimento, senza necessità di statuizione sulle spese, giusta l’art. 391 c.p.c., u.c., rendendo, altresì, inapplicabile il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (cfr. Cass. n. 31580 del 2019; Cass. n. 5247 del 2019; Cass. n. 25485 del 2018; Cass. n. 19071 del 2018; Cass. n. 23175 del 2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2020

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