Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.9230 del 20/05/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19753/2019 proposto da:

K.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA n. 239, presso lo studio dell’avvocato VALENTINA VALERI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIACOMO CAINARCA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 151/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 15/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/01/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

K.B., cittadino del *****, impugnava il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano con il quale era stata rigettata la sua richiesta volta ad ottenere, in via principale, lo status di rifugiate, in subordine la protezione sussidiaria ed in ulteriore subordine il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. A sostegno dell’istanza il ricorrente deduceva di essere fuggito dal Bangladesh in quanto aveva preso parte a manifestazioni contro il partito di governo (*****) ed era stato aggredito dai membri di detta compagine politica. Dopo un periodo trascorso a *****, ove aveva lavorato guidando un risciò, si era poi spostato prima in Libia e poi, a causa della situazione politica venutasi a creare in detto Stato, in Italia.

Si costituiva il Ministero resistendo al ricorso ed invocandone il rigetto.

Con ordinanza del 18.9.2017 il Tribunale di Milano rigettava il ricorso, ritenendo insussistenti i requisiti previsti per il riconoscimento di una delle forme di tutela invocate dal ricorrente.

Quest’ultimo interponeva appello avverso detta decisione e si costituiva in seconde cure il Ministero invocando il rigetto del gravame.

La Corte di Appello di Milano, con la sentenza oggi impugnata, n. 151/2019, respingeva l’impugnazione.

Propone ricorso per la cassazione della decisione di rigetto K.B. affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso il Ministero dell’interno.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 10 Cost. e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, perchè la Corte di Appello non avrebbe considerato la situazione effettiva esistente in Bangladesh. Il richiedente aveva infatti dedotto di esser fuggito da minacce derivanti dalla sua partecipazione a manifestazioni politiche e di aver lasciato una situazione socio-familiare assai difficile; l’espatrio, quindi, avrebbe dovuto essere considerato una diretta conseguenza di tale contesto di duplice difficoltà. Inoltre, la Corte ambrosiana avrebbe dovuto tener conto che la condizione del Bangladesh è stata valutata in diversi casi come idonea ad integrare il riconoscimento della tutela umanitaria.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, perchè il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto insussistenti i requisiti per la concessione della protezione internazionale sussidiaria, nonostante il quadro di generale violenza e compromissione dei diritti fondamentali dell’individuo esistente in Bangladesh.

Le due censure, che meritano un esame congiunto, sono fondate.

La sentenza impugnata ha infatti escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in quanto “… pur dandosi atto della compromessa situazione relativa ai rapporti tra contrapposti partiti politici – confermata in particolare dalla Risoluzione del Parlamento Europeo sulle recenti elezioni in Bangladesh (2014/2516 RSP) – lo Stato sta compiendo ogni sforzo richiesto dalla Comunità internazionale per combattere la corruzione, concussione, malaffare e gli atti di violenza delle forze di sicurezza e di polizia. Inoltre dopo l’attacco terroristico a *****, una serie di operazioni antiterrorismo ha portato allo smantellamento di covi e alla neutralizzazione di numerosi militanti. Può quindi evidenziarsi che non si riscontra in Bangladesh una situazione di pericolo diffuso e di violenza generalizzata atta a giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria a favore del ricorrente” (cfr. pag. 6 della decisione impugnata).

Tale affermazione è affetta da un irriducibile contrasto logico, sotto due concorrenti profili. In primo luogo, l’esistenza o inesistenza di una situazione interna idonea a giustificare la concessione della tutela sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non è connessa soltanto a fenomeni di terrorismo, ma – in generale – ad ogni contesto in cui i diritti fondamentali dell’individuo, tra cui innanzitutto quello all’incolumità personale, siano posti a rischio. Ne deriva che la valutazione che il giudice di merito è tenuto a condurre non può essere limitata alla sola assenza del pericolo di attacchi terroristici, ma deve riferirsi all’intero contesto interno del Paese di provenienza del richiedente la protezione internazionale, come desumibile dalla consultazione delle fonti qualificate indicate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, o comunque disponibili. In secondo luogo, la sussistenza di un contesto di pericolo generalizzato non può essere esclusa soltanto alla luce del fatto che le Autorità statali, all’uopo sollecitate dalla comunità internazionali, stiano mettendo in atto misure correttive “… per combattere la corruzione, concussione, malaffare e gli atti di violenza delle forze di sicurezza e di polizia”: occorre piuttosto verificare, in concreto, l’effettiva idoneità di dette misure, proprio alla luce del quadro generale del Paese risultante dalle predetti fonti, che nel caso specifico la Corte di Appello non menziona affatto. La disamina che la Corte milanese avrebbe dovuto condurre nel caso specifico, proprio alla luce del fatto che sul Bangladesh era intervenuta la Risoluzione del Parlamento Europeo n. 2014/2516 RSP – che la stessa sentenza impugnata espressamente richiama – avrebbe dovuto essere (al contrario di quanto nei fatti è avvenuto) particolarmente accurata, poichè l’esistenza di una risoluzione internazionale avrebbe dovuto essere considerata sub specie di elemento indiziario a sostegno della sussistenza del contesto di rischio generalizzato previsto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Da quanto precede deriva che la motivazione resa dalla Corte territoriale è meramente apparente e, quindi, va considerata come sostanzialmente omessa. Va infatti ribadito che “Nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13897 del 22/05/2019, Rv. 654174; cfr. anche Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13449 del 17/05/2019, Rv. 653887).

Nel caso di specie la Corte milanese ha dato atto dell’esistenza di una risoluzione internazionale comprovante l’esistenza di una situazione di pericolo in Bangladesh, ma non ha condotto alcuna disamina sulle informazioni contenute in detta fonte, escludendone la rilevanza (ai fini della concessione della protezione invocata dal richiedente) sulla base di enunciati meramente assertivi e pervenendo a conclusioni disancorate dalle risultanze istruttorie, attraverso un percorso motivo meramente figurativo e quindi apparente (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 16247 del 20/06/2018, Rv. 649483; cfr. anche Cass. Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Va in proposito ribadito che il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza ricorre ogni qualvolta il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logico-giuridica, rendendo così impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. Sez. 6-5 Ordinanza n. 9105 del 07/04/2017, Rv. 643793).

Da quanto precede deriva l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2020

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