LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 11358/2018 R.G. proposto da:
D.N.G., e I.I., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Guglielmo Landolfi e Bruno Proto, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via A. Torlonia, n. 19A;
– ricorrente –
contro
L.V., rappresentato e difeso dagli Avv. Gianfranco Mobilio e Simona Rinaldi Gallicani, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Roma, via Baldo degli Ubaldi, n. 66;
– controricorrente –
Z.D.; V.V. e V.M., quali eredi di V.P.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 415 della Corte d’appello di Napoli depositata il 26 gennaio 2018.
Lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha chiesto l’accoglimento del primo motivo, con assorbimento degli altri;
udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo.
RITENUTO
D.N.G. e I.I. convenivano, dinanzi al Tribunale di Napoli, V.P., Z.D. e L.V., sostenendo che da lavori di sbancamento effettuati dagli ultimi due, avvalendosi dell’impresa edile del primo, erano derivati gravi danni ad una villetta di proprietà di detti attori, di cui chiedevano il risarcimento.
I convenuti si costituivano e resistevano alla domanda.
Il giudizio, a seguito dal decesso del V., veniva interrotto e successivamente riassunto nei confronti dei suoi eredi.
Il Tribunale di Napoli, esclusa la responsabilità del V., condannava Z.D. e L.V., in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori dell’importo di Euro 152.000,00, oltre interessi e spese di lite.
Il L. appellava la decisione, contestando le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio disposta dal Tribunale e la ricostruzione del nesso di causalità. Si costituivano in giudizio il D.N. e la I., nonchè gli eredi del V.. Restava, invece, contumace la Z..
La Corte d’appello di Napoli, all’udienza del 16 maggio 2017 invitata le parti a precisare le conclusioni e poneva la causa in decisione, concedendo i termini previsti dall’art. 190 c.p.c.. Successivamente, con sentenza pubblicata il 26 gennaio 2018, la Corte partenopea, in parziale accoglimento dell’appello, escludeva la responsabilità del L. e condannava gli attori appellati al pagamento in suo favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio; poneva, invece, a carico dell’appellante le spese di lite sostenute dagli eredi del V..
Contro tale sentenza D.N.G. e I.I. hanno proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi. L.V. ha resistito con controricorso, seguito da memorie difensive. Z.D. e gli eredi del V. non hanno svolto attività difensiva.
CONSIDERATO
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, artt. 101, 190 e 352 c.p.c. e degli artt. 3 e 24 Cost., consistita nell’avere la corte territoriale deciso la causa prima dello scadere dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.. Quindi, la decisione impugnata sarebbe stata assunta senza prendere in considerazione le ulteriori difese spiegate nelle memorie conclusionali.
In particolare, la causa è stata trattenuta in decisione dalla Corte d’appello all’udienza del 16 maggio 2017. Pertanto, il termine per il deposito delle comparse conclusionali a norma dell’art. 190 c.p.c., sarebbe dovuto scadere il 17 luglio 2017 (poichè il 15, giorno in cui cadeva la scadenza, era un sabato) e quello per le memorie di replica il 6 settembre 2017. Ed invece la decisione risulta essere stata deliberata nella Camera di consiglio dell’11 luglio 2017, sebbene la sentenza sia stata poi pubblicata il 26 gennaio 2018. Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione degli artt. 190 e 352 c.p.c..
I due motivi, strettamente connessi e in parte sovrapponibili, prospettano a questa Corte, anzitutto, la questione del valore da attribuire alla data di deliberazione in Camera di consiglio riportata in calce al dispositivo. Tale quesito va esaminato anche alla luce della considerazione che, nel caso in esame, “dall’estratto telematico del giudizio in esame, è dato rilevare che il fascicolo è stato rimesso al giudice o al collegio per la decisione, solo in data 05/09/2017, esattamente il giorno antecedente alla scadenza dei termini per il deposito” delle memorie di replica. Sicchè, sostiene il controricorrente che la data riportata in sentenza costituirebbe un mero errore materiale emendabile. Dunque, occorrerebbe valutare anche quale valore sia possibile attribuire anche alle risultanze dell’estratto telematico, specie ove queste si pongano in contrasto con il dispositivo della sentenza.
Inoltre, eventualmente accertata la violazione dell’art. 190 c.p.c., va pure rilevato che secondo un’opinione detta violazione comporta un pregiudizio in sè del diritto di difesa e, quindi, la nullità del procedimento e della conseguente sentenza; mentre l’avviso opposto richiede alla denuncia dell’error in procedendo si accompagni la specifica indicazione del pregiudizio concreto che da tale violazione possa essere derivato.
Si prospettano, quindi, questioni di diritto di particolare rilevanza, in considerazione del carattere di novità e della rilevanza nomofilattica. Ricorrono quindi le condizioni per disporre la trattazione del ricorso in pubblica udienza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2.
P.Q.M.
dispone la trattazione della causa in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2020
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