LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14525/2018 R.G. proposto da:
F.M.R., R.D., R.A. e R.N., rappresentati e difesi dall’Avv. Luca Clemente, con domicilio eletto in Roma, via Muzio Clementi, n. 9, presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Raguso;
– ricorrente –
contro
S.S.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1813 della Corte d’appello di Bari depositata il 15 novembre 2017.
Udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo.
RITENUTO
R.A. e G. convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Trani – sez. dist. di Canosa di Puglia, S.S. al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 2052 c.c., in quanto il cane del convenuto aveva improvvisamente attraversato la strada causando un sinistro stradale nel quale, oltre ai danni al veicolo di proprietà di R.G., R.A. aveva riportato danni alla persona.
Il convenuto si costituiva per resistere alle domande avversarie. Il ***** interveniva il decesso di R.G., del quale non si dava atto in giudizio.
Il Tribunale di Trani, con sentenza pubblicata il 4 settembre 2012, accoglieva le domande degli attori e condannava il convenuto al risarcimento dei danni.
R.A. e gli eredi di R.G., in data 28 dicembre 2012, notificavano al S. un atto di precetto per il pagamento delle somme indicate nella sentenza.
In data 17 gennaio 2013 il S. notificava agli originari attori R.G. e A. l’atto di citazione in appello, chiedendo la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
Nel giudizio d’appello si costituiva esclusivamente R.A., che produceva il certificato di morte di R.G. ed eccepiva l’improcedibilità o l’inammissibilità dell’appello, perchè notificato a R.G. presso il procuratore costituito in primo grado, sebbene il S. fosse già a conoscenza, in ragione dell’atto di precetto nel frattempo notificatogli, dell’intervenuto decesso di costui.
La Corte d’appello di Bari, rigettate le eccezioni preliminari, accoglieva il gravame e, riformando la sentenza impugnata, respingeva le domande degli attori, che condannava al pagamento delle spese di entrambe i gradi di giudizio.
La decisione è stata fatta oggetto di ricorso per cassazione, articolato quattro motivi, da parte di F.M.R., R.D. e N. in qualità di eredi di R.G., nonchè di R.A., in proprio e quale erede di R.G.. S.S. non ha svolto, in questa sede, alcuna difesa.
CONSIDERATO
In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.
Con il primo e il secondo motivo i ricorrenti deducono la nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e la violazione degli artt. 160, 300 e 330 c.p.c..
I motivi, largamente sovrapponibili, possono essere trattati congiuntamente. Con essi i ricorrenti si dolgono della circostanza che il giudice d’appello ha respinto l’eccezione di improcedibilità e inammissibilità del gravame di cui si è detto.
Secondo i ricorrenti, infatti, il S. era venuto a conoscenza del decesso di R.G. già prima della notifica dell’atto d’appello (avvenuta il 17 gennaio 2013), poichè il 28 dicembre 2012 gli era stato notificato da R.A. e dagli altri eredi del defunto l’atto di precetto volto a dare esecuzione alla sentenza di primo grado. Pertanto, la citazione in appello avrebbe dovuto essere indirizzata agli eredi di R.G., mentre il procuratore costituito in primo grado non poteva più considerarsi dotato del potere di rappresentanza.
I motivi sono inammissibili poichè non colgono la ratio decidendi della decisione impugnata.
La Corte d’appello, infatti, ha rigettato l’eccezione di improcedibilità del gravame, affermando che non vi era prova dell’avvenuta notificazione dell’atto di precetto. La Corte, dunque, è stata dello stesso avviso degli appellati, nel ritenere che astrattamente – la notificazione dell’atto di precetto ad istanza degli eredi avrebbe avuto l’effetto di far cessare l’ultrattività del mandato conferito da R.G. al proprio difensore; tuttavia, in concreto, ha ritenuto che non vi fosse prova dell’effettiva verificazione di tale evento.
Tale ragione della decisione risulta, invece, correttamente intercettata dal terzo motivo di ricorso.
Con lo stesso si deduce un omesso “ed erroneo” esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La censura si rivolge contro la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che “nel caso di specie, non risulta notificato a S.S. alcun atto con il quale è stato comunicato il decesso di R.G., ragion per cui la notificazione dell’appello appare regolare”.
Sostengono i ricorrenti che, invece, la conoscenza del decesso di R.G. si sarebbe ottenuta mediante notifica dell’atto di precetto, circostanza dimostrata dall’istanza ex art. 351 c.p.c., avanzata dal S. che, tra le ragioni a fondamento della richiesta, indicava proprio la notifica dell’atto di precetto e del successivo pignoramento. Pertanto, la decisione della corte territoriale si porrebbe in contrasto con la documentazione presente agli atti del fascicolo d’ufficio, dalla quale sarebbe evidente la circostanza riferita.
Il motivo è inammissibile.
In realtà, la Corte d’appello non ha omesso di esaminare il “fatto storico” dedotto dall’appellata (la notificazione dell’atto di precetto del 28 dicembre 2012 effettuata a nome degli eredi), ma ha ritenuto che dello stesso non fosse stata fornita adeguata prova.
Il motivo, così com’è formulato, è dunque inammissibile, in quanto non corrisponde alla fattispecie prevista dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
D’altro canto, l’erronea individuazione della tipologia di vizio di legittimità non impedisce di comprendere il significato della censura, che quindi può essere interpretata e riqualificata nei termini corretti, non essendo necessaria, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, l’adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dell’art. 360 c.p.c., comma 1 (Sez. U., Sentenza n. 17931 del 24/07/2013, Rv. 627268-01).
Si dovrebbe, infatti, ritenere che i ricorrenti si dolgano non tanto dell’omesso esame di un fatto quanto dell’errata percezione da parte del giudice di merito della prova rappresentativa di quel fatto. In particolare, sulla base della somma precettata la Corte d’appello avrebbe dovuto desumere che l’intimazione di pagamento era stata effettuata a nome non solo di R.A., ma anche degli eredi di R.G.. In sostanza, i ricorrenti hanno inteso denunciare la violazione dell’art. 115 c.p.c..
Sennonchè, pur così riqualificato, il motivo resta comunque inammissibile, questa volta per difetto di specificità e conseguente violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6. Infatti, controvertendosi del contenuto dell’atto di precetto (in particolare, della circostanza che lo stesso fosse stato notificato anche ad istanza degli eredi di R.G.), sarebbe stato onere dei ricorrenti riprodurre il contenuto dell’atto e localizzare lo stesso all’interno del fascicolo d’ufficio.
Nè basta a colmare il difetto di autosufficienza la generica e indistinta allegazione dell’intero fascicolo di parte del grado di appello, di cui non viene specificato il contenuto, poichè, qualora l’atto processuale su cui si fonda il ricorso è contenuto nel fascicolo di parte o in quello d’ufficio, vi è, in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità del ricorso, dei dati necessari al reperimento degli stessi (Sez. U, Sentenza n. 22726 del 03/11/2011, Rv. 619317), ossia dell’indicazione del “luogo” esatto del fascicolo in cui l’atto è rinvenibile.
Parimenti inconducente è la distinta allegazione (n. 2) della “istanza ex art. 351 c.p.c., con allegato atto di pignoramento”, in quanto quest’ultimo atto, notificato in data 8 febbraio 2013, non è dimostrativo della conoscenza, da parte del S., dell’avvenuto decesso del R. alla data di notificazione dell’atto di citazione in appello (17 gennaio 2013).
Il motivo è quindi inammissibile.
Con il quarto motivo i ricorrenti chiedono che all’accoglimento del ricorso segua la riforma della decisione sulle spese del secondo grado. Il motivo segue quindi la sorte delle prime tre censure, cui è logicamente subordinato.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Non si fa luogo alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, in quanto la parte intimata non ha svolto attività difensiva.
Ricorrono, invece, i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte degli impugnanti soccombenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).
PQM
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2020