LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 20588-2014 proposto da:
C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARIA F. RAPISARDA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIO SCARICA;
– ricorrente –
contro
TRENITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA EUCLIDE 31, presso lo studio dell’avvocato AMALIA FALCONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCO CARINCI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 888/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 14/08/2013, R. G. N. 54/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/2019 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato MARIO SCARICA;
udito l’Avvocato SUSANNA CARINCI per delega verbale avvocato FRANCO CARINCI.
FATTI di CAUSA
La Corte d’Appello di Bologna riformava l’impugnata sentenza, con la quale era stata ritenuta l’illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione per due giorni applicata al dipendente C.F., macchinista, da TRENITALIA, in relazione all’adesione di costui allo sciopero indetto da organizzazione sindacale, al quale il medesimo aveva aderito, opinando che nella specie non occorresse alcun comando esplicito di assegnazione al servizio minimo garantito, cui lo stesso risultava già da tempo adibito in relazione al treno n. ***** (tratta *****), però individuato ex ante dalle parti collettive come non oggetto di possibile soppressione; tanto in applicazione degli accordi sindacali in data 23 novembre 1999 e 29 ottobre 2001, interpretati sistematicamente dalla Corte di merito ex art. 1363 c.c.. Per contro, la nota aziendale del 9 aprile 2003 si riferiva al facere per il personale non scioperante, e non già al comportamento degli addetti allo svolgimento delle mansioni indispensabili alla circolazione dei convogli preventivamente individuati nei turni di servizio. Si era trattato, dunque, di un inadempimento, attesa la recessività del diritto di sciopero rispetto agli interessi dell’utenza nei limiti individuati, nell’ambito delle prescrizioni ex L. n. 146 del 1990 (art. 4, comma 1), nella specie dalle parti collettive. Quanto, poi, alla proporzionalità della sanzione applicata, la stessa risultava congrua per le motivazioni svolte dalla Corte bolognese (tenuto conto delle previsioni del codice disciplinare, atteso l’incontestato disservizio derivato dal ritardo di 75 minuti accumulato dal suddetto treno) con la sentenza n. 888/13 giugno – 14 agosto 2013, quindi impugnata mediante ricorso per cassazione dal C. come da atto notificato tempestivamente (ex art. 329 vecchio testo c.p.c., nella specie ratione temporis applicabile) in data 13 agosto 2014, affidato a due motivi, cui ha resistito TRENITALIA S.p.a. mediante controricorso.
Memoria ex art. 378 c.p.c. è stata depositata per il ricorrente (previo rinvio della trattazione del ricorso a nuovo ruolo dall’udienza 4 luglio 2018, essendo nelle more deceduto, il *****, l’avv. B.B., precedente codifensore del C., il quale di conseguenza, come da atto per notar Ca. M. di Parma in data 14-05-2019, ha conferito nuova procura speciale agli avv.ti Mario Scarica del foro di Parma e Giuseppe Maria F. Rapisarda del foro di Roma).
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti nonchè accordi collettivi nazionali di lavoro, degli artt. 1362,1363,1364,1365,1366,1367,1368,1369, 1370 e 1371 c.c., nonchè artt. 416,437, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 stesso codice di rito – omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso, nonchè decisivo per il giudizio, e cioè in punto all’interpretazione delle norme della contrattazione collettiva e delle disposizioni di servizio concernenti le modalità di esercizio del diritto di sciopero e garanzia dei servizi minimi, tanto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Secondo il ricorrente, non sussisteva nella specie alcun presunto “comando implicito per relationem” con riferimento allo sciopero in data 11 – 12 dicembre 2003, per cui nessun comando risultava disposto da Trenitalia, almeno quanto alla posizione di esso ricorrente, il quale di conseguenza legittimamente vi aveva aderito, donde l’invalidità della sanzione disciplinare applicatagli. Si sostiene che la Corte d’Appello avrebbe erroneamente interpretato il provvedimento (c.d. avviso) in data 9 aprile 2003, emesso dal responsabile dell’impianto trazione regionale di Bologna e diretto a tutto il personale di macchina, ivi compreso quindi anche il C., così testualmente riportato a pag. 11 del ricorso: “…durante lo svolgimento di uno sciopero tutti i turni sono da considerarsi sospesi. Pertanto, chi non intende partecipare, deve darsi presente al proprio Impianto di appartenenza, dove gli verrà comunicato il servizio da svolgere”.
La clausola n. 5 dell’accordo sindacale in data 23 novembre 1999, dopo aver premesso che i comandi venivano disposti dalla società, che poteva anche rinunciarvi e con facoltà di disporli parzialmente al personale, limitatamente ad alcuni impianti e/o linee… così quindi recitava: “Nella considerazione che il comando precede la cognizione dell’adesione o meno del personale allo sciopero, il personale comandato ha l’obbligo di far conoscere – ad inizio della prestazione- la sua adesione o meno all’agitazione”.
Concludendo: la Corte di Appello di Bologna, in luogo della decisione emessa, avrebbe dovuto pronunciarsi accertando che le norme della contrattazione collettiva e le disposizioni di servizio vigenti, concernenti le modalità di esercizio del diritto di sciopero e garanzia dei servizi minimi, nell’ambito dell’impianto ferroviario di Bologna centrale, escludevano l’esistenza di un comando implicito per relationem, essendo invece necessario un esplicito comando nei confronti del personale, sicchè esso C.F. in occasione dello sciopero in data 11-12 dicembre 2003 non aveva posto in essere alcun illecito disciplinare.
Con il secondo motivo è stata, inoltre, lamentata la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (L. n. 300 del 1970, art. 7, artt. 2106, 1362 e 1371 c.c., nonchè artt. 416,437, 115 e 116 c.p.c.) e dei contratti nonchè accordi collettivi nazionali di lavoro, tanto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, cioè riguardo alla proporzionalità della sanzione disciplinare di due giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, applicata a fronte dell’addebito contestato, tanto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. La Corte d’Appello aveva errato nell’aver ritenuto proporzionata la sanzione disciplinare de qua, laddove in motivazione, dopo aver ingiustificatamente ritenuto sussistente la mancanza contestata, aveva ritenuto che la sanzione disciplinare in concreto applicata avrebbe rispettato il principio della proporzionalità tra addebito contestato e sanzione irrogata, all’uopo richiamando varia giurisprudenza di legittimità, avendo omesso di tener conto del fatto che il lavoratore aveva esercitato un diritto fondamentale tutelato dalla Costituzione, ovvero quello di sciopero. In presenza di norme di difficile interpretazione circa l’esercizio del diritto di sciopero e servizi minimi, ed a fronte dell’esercizio del diritto costituzionalmente tutelato, la sanzione disciplinare applicata con lettera del 28 gennaio 2004, di due giorni di sospensione, risultava manifestamente sproporzionata, donde la sua invalidità, con conseguente diritto alla condanna di parte datoriale al pagamento in favore del ricorrente di un importo pari a due giorni di retribuzione globale di fatto.
Tanto premesso, il ricorso va disatteso in forza delle seguenti considerazioni.
Ed invero, in via preliminare ed assorbente va osservato come risultino inconferenti le censure formulate ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in ordine agli ipotizzati vizi di motivazione, operando nella specie, con riferimento alla sentenza impugnata, risalente al giugno / agosto 2013, il nuovo testo dell’art. 360, n. 5, introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, norma che per espressa previsione del medesimo D.L., art. 54, comma 3, si applica alle sentenze pubblicate dal (trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione, avvenuta il 12 agosto 2012. Di conseguenza, ciò che rileva, in base all’intervenuta modifica, è il solo omesso esame di un fatto storico decisivo da parte del giudice di merito, e non già la motivazione del provvedimento decisorio, che per altro verso, quale error in procedendo, può venire in rilievo, ove ne sia ritualmente denunciata la violazione univocamente in termini di nullità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, soltanto per violazione del minimo costituzionale con riferimento all’art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. att. codice di rito (v. sul punto in part. Cass. Sez. 6 – 3, n. 22598 del 25/09/2018, secondo cui in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta daL D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6, e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione – per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile – e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 V. altresì Cass. sez. un. civ. nn. 8053 e 8054 del 2014 Cfr. inoltre Cass. sez. un. 17931 del 24/07/2013. Conforme tra le altre Cass. II civ. n. 10862 del 7/5/2018. In senso analogo, v. pure Cass. II civ. n. 24247 del 29/11/2016, secondo cui, in particolare, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi, ove il ricorrente lamenti errore processuale, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 con riguardo alla norma processuale violata, purchè il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa violazione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorchè si riferisca esclusivamente alla insufficienza e contraddittorietà della motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).
Ad ogni modo, nel caso in esame nemmeno si rileva alcuna significativa pretermissione di fatti decisivi da parte della Corte distrettuale, che ha pure valutato la succitata nota del 9 aprile 2003 (che si riferiva al facere del personale non scioperante necessariamente da riorganizzare nel contesto dell’astensione collettiva di altri prestatori, come si ricavava letteralmente dalle parole “…pertanto chi non intende partecipare deve darsi presente al proprio impianto di appartenenza, dove gli verrà comunicato il servizio da svolgere…” e non già a quello di coloro che risultavano deputati allo svolgimento delle mansioni indispensabili alla circolazione dei convogli di cui sopra, tenuto altresì conto della deposizione del teste P.), unitamente per giunta agli accordi sindacali del 23 novembre 1999 e 29 ottobre 2001, accertando quindi come fosse dovuta nello specifico la presenza del macchinista C. nel novero delle prestazioni indispensabili ex L. n. 146 del 1990, dovendosi garantire l’effettuazione dei treni di cui all’allegato all’accordo del 29 ottobre 2001, perciò anche con riferimento al treno n. ***** in occasione dello sciopero indetto per il giorno 11 dicembre 2003, “individuato ex ante dalle parti collettive non oggetto di possibile soppressione”, al quale risultava incontestatamente addetto l’appellato. La Corte di merito, quindi, ha con adeguata motivazione accertato che nel caso in esame operava un comando implicito per relationem, sicchè il C. non avrebbe potuto, legittimamente, sottrarsi all’obbligo di condurre il suddetto convoglio. Detto accertamento di fatto, pertanto, è insindacabile in questa sede di legittimità, di guisa che inoltre si appalesano inconferenti le diverse opinioni sul punto dedotte da parte ricorrente. Restano, così, superate anche le argomentazioni circa le critiche mosse all’interpretazione della normativa contrattuale de qua fornita dalla Corte territoriale, mancando i presupposti fattuali su cui le stesse si fondano, non riscontrandosi invece specifici errori di diritto nella loro interpretazione (peraltro, in materia di interpretazione del contratto, la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica esige una specifica indicazione dei canoni in concreto inosservati e del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione, mentre la denunzia del vizio di motivazione implica la puntualizzazione dell’obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento svolto dal giudice del merito; nessuna delle due censure può, invece, risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione. D’altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto – entrambi i cennati profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni -plausibili – non è consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra; v. in tal senso Cass. I civ. n. 10131 del 2/5/2006. Conformi Cass. nn. 22899 del 25/10/2006, 26690 del 13/12/2006, 3644 del 16/02/2007, 24539 del 20/11/2009, 16254 del 25/09/2012, 6125 del 17/03/2014. Cfr. altresì, in senso analogo, n. 27136 del 15/11/2017.
Analogamente, quindi, può dirsi anche specifico riferimento alla suddetta nota del 9.4.2003, atto unilaterale di parte datoriale, esercente pubblico servizio. Infatti, le norme in tema di interpretazione dei contratti di cui agli artt. 1362 c.c. e ss., in ragione del rinvio ad esse operato dall’art. 1324 c.c., si applicano anche ai negozi unilaterali, nei limiti della compatibilità con la particolare natura e struttura di tali negozi, sicchè, mentre non può aversi riguardo alla comune intenzione delle parti ma solo all’intento proprio del soggetto che ha posto in essere il negozio, resta fermo il criterio dell’interpretazione complessiva dell’atto; V. così Cass. I civ. n. 9127 del 06/05/2015. Cfr. parimenti Cass. V civ. n. 14482 del 29/09/2003, secondo cui l’interpretazione, da parte del giudice di merito, di un atto amministrativo a contenuto non normativo, costituisce una valutazione di fatto che è sottratta al controllo di legittimità, qualora sia immune da vizi logici e giuridici e non impinga nella violazione di quelle norme giuridiche che, disposte dal legislatore per l’interpretazione dei contratti in genere, ben possono estendersi all’interpretazione degli atti e dei provvedimenti unilaterali e di quelli amministrativi. in particolare. V. anche Cass. lav. n. 10460 del 21/10/1998, secondo cui nell’interpretazione degli atti unilaterali del datore di lavoro aventi carattere organizzatorio, cioè diretti a definire l’assetto e le regole dell’organizzazione produttive, il criterio dell’interpretazione letterale non ha una posizione prioritaria come nell’interpretazione dei contratti, per difetto di compatibilità di una simile regola con la struttura e la funzione degli atti in questione, la cui portata va determinata valutandoli in relazione alle esigenze del contesto aziendale che essi sono destinati a soddisfare, e valorizzando a tal fine qualsiasi elemento rilevante).
Ugualmente va disatteso il secondo motivo, avendo la Corte di merito correttamente apprezzato, nell’ambito delle valutazioni istituzionalmente riservatele, la congruità della sanzione disciplinare applicata, tenuto conto del disservizio causato dalla contestata inadempienza, che aveva comportato un ritardo di 75 minuti del suddetto treno, avuto riguardo inoltre alle previsioni del codice disciplinare (art. 55, lett. h, riguardo alla sospensione prevista in generale per negligenza, o inosservanza anche di obblighi di servizio che abbiano arrecato pregiudizio al servizio stesso, alla regolarità dell’esercizio o agli interessi dell’azienda). Inconferenti, per altro verso, appaiono i rilievi di parte ricorrente circa il diritto di sciopero, visto che lo stesso art. 40 Cost., lo prevede, ma nei limiti in cui risulti esercitato nell’ambito delle leggi che lo regolano. Di conseguenza, nella specie opera la L. 12 giugno 1990, n. 146, e succ. modif., recante norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, il cui art. 1, premesso che sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione ed alla libertà di comunicazione, al comma 2 testualmente così recita: “Allo scopo di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1, la presente legge dispone le regole da rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare l’effettività, nel loro contenuto essenziale, dei diritti medesimi, in particolare nei seguenti servizi e limitatamente all’insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell’art. 2… b) per quanto concerne la tutela della libertà di circolazione;
i trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al collegamento con le isole”. Quindi, la medesima L. n. 146, art. 4 peraltro espressamente applicato nel caso in esame, come da citazione sul punto nella motivazione della sentenza qui impugnata, al comma 1 (v. il testo in vigore dal 26-4-2000 al 14-8-2012) testualmente contempla proporzionate sanzioni disciplinari per i lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione delle disposizioni dell’art. 2, commi 1 e 3 o che, richiesti dell’effettuazione delle prestazioni di cui al comma 2 medesimo articolo, non prestino la propria consueta attività, con esclusione delle sole misure estintive del rapporto o di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso. Ovviamente, poi, la valutazione circa la proporzionalità in ordine al riscontrato ed incontestato disservizio integra un apprezzamento discrezionale, adeguatamente motivato dalla Corte di merito, dunque insindacabile in questa sede di legittimità.
Pertanto, il ricorso va disatteso, con conseguente condanna della società rimasta soccombente al pagamento delle relative spese.
Visto, infine, l’esito negativo dell’impugnazione de qua, sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
la Corte RIGETTA il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida, a favore del controricorrente, in complessivi Euro =2.500,00= per compensi professionali ed in Euro =200,00= per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2020
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