Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.9310 del 20/05/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31356-2019 proposto da:

B.C., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA – AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI AGRIGENTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE MAZZINI, 55, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO SINESIO, rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANO CATUARA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3821/2018 della COMMISSIOE TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO, depositata il 18/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE MARIA ENZA.

RITENUTO

che:

Come si evince dal controricorso proposto da Riscossione Sicilia spa, B.C. ha proposto ricorso per cassazione in data 11 marzo 2019, avverso la sentenza della CTR della Sicilia, n. 3821/12/2018 dep. il 18.9.2018, ma ne ha omesso il deposito in cancelleria, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., come da certificazione negativa di quest’ultima alla data del 31 ottobre 2019.

CONSIDERATO

che:

Costituisce giurisprudenza consolidata di questa Corte che, attesa la perentorietà del termine previsto dall’art. 369 c.p.c., il deposito tardivo del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l’improcedibilità del ricorso stesso, rilevabile anche d’ufficio e non suscettibile di successiva sanatoria derivante dalla costituzione del controricorrente ex art. 156 c.p.c (v. Cass. n. 25453/2017).

In conseguenza, anche l’omesso deposito del ricorso – ipotesi più grave del deposito tardivo – deve essere sanzionato dalla declaratoria di improcedibilità, giusto il disposto dell’art. 369 c.p.c. cit. (cfr. in tal senso, Cass. n. 12894/2013; Cass. n. 15544/2012; da ultimo Cass. n. 22092/2019).

Il ricorso, dunque, deve essere dichiarato improcedibile.

Le spese vengono liquidate come in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.500,00 oltre spese prenotate e debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 20 maggio 2020

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